| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 77 della Costituzione
attribuisce al Governo, in casi "straordinari di necessità e
di urgenza", la potestà di emanare provvedimenti con forza di
legge che dovranno essere immediatamente sottoposti all'esame
delle Camere per la conversione in legge, senza la quale il
decreto-legge incorrerebbe nella decadenza ex tunc. La
prima stesura della nostra Costituzione, nel rispetto rigoroso
del principio della divisione dei poteri, non prevedeva
l'istituto della decretazione d'urgenza che fu inserito solo
successivamente a seguito di numerose pressioni politiche.
Allora si riteneva di aver circondato questa figura di
talmente tante remore che l'onorevole Quinto Tosatti disse:
"L'uso del decreto-legge sarà scarsissimo in quanto l'istituto
è circondato da controlli".
Durante la prima legislatura furono presentati solo 29
decreti-legge, di cui 28 convertiti in legge.
I dati quantitativi della decretazione d'urgenza, dalla
prima alla dodicesima legislatura, rivelano una crescita in
proporzione geometrica del fenomeno legislativo in questione.
Nella undicesima legislatura i decreti-legge sono stati 490,
mentre nella dodicesima abbiamo raggiunto la quota di 735
provvedimenti di necessità e d'urgenza.
Risulta evidente lo stravolgimento del dettato
costituzionale con il quale si era inteso porre in essere uno
strumento da adottare, solo ed unicamente, in casi
eccezionali.
In realtà, nel corso degli anni si è sempre più abusato di
questo istituto, giungendo ormai alla sua estrema conseguenza,
ovvero ad una vera e propria paralisi dell'ordinaria attività
legislativa del Parlamento e ad una conseguente
deminutio della funzione legislativa parlamentare che
potrebbe turbare la tradizionale ripartizione dei poteri.
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Durante l'XI legislatura, la Commissione parlamentare per
le riforme istituzionali aveva elaborato un nuovo testo
dell'articolo in questione, con il quale si ripristinava la
ratio originaria, restituendo al Parlamento la potestà
legislativa nella sua pienezza.
Questa nuova formulazione dell'articolo 77 della
Costituzione limita il ricorso al decreto-legge, in casi di
necessità ed urgenza, ad alcune materie come la sicurezza
nazionale, le calamità naturali, le norme finanziarie che
debbono entrare immediatamente in vigore e, nel caso di
recepimento o applicazione di norme comunitarie, per il solo
caso in cui dal ritardo possa derivare la responsabilità dello
Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il testo della Commissione per le riforme istituzionali
introduceva un elemento ulteriore che potrebbe garantire non
solo una rapida conversione del decreto-legge in Parlamento
nei sessanta giorni previsti, ma anche una maggiore coerenza
costituzionale. Con ciò si intende fare riferimento alla non
emendabilità del decreto-legge in sede parlamentare.
Infatti la presentazione di emendamenti da parte dei
parlamentari, per quanto legittima e giustificata in una
condizione di degenerazione come quella attuale, si ritiene
che non sia costituzionalmente corretta nella situazione
prevista dalla presente proposta di legge costituzionale. La
motivazione risulta evidente nell'eventualità
dell'approvazione, in sede di conversione, di un emendamento
soppressivo di una parte del testo del decreto che
equivarrebbe, in sostanza, ad una mancata conversione
parziale.
Per concludere si ritiene che l'intervento in questione
non sia più procrastinabile e pertanto si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge
costituzionale.
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