| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende dare attuazione, anche per la minoranza slovena, agli
articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica. Un
impegno quest'ultimo che è stato troppo a lungo disatteso da
parte dello Stato italiano.
L'obiettivo primario di questa proposta di legge è quello
di superare le frammentazioni esistenti quanto al grado di
tutela delle diverse realtà della minoranza, consentendone di
là dei limiti e dei condizionamenti del passato, il pieno
sviluppo culturale e sociale. A tal proposito va colmato il
vuoto legislativo in merito al riconoscimento dei cittadini
italiani di lingua slovena della provincia di Udine che per
una storia linguistica, culturale e amministrativa
profondamente diversa da quella degli sloveni delle province
di Trieste e Gorizia hanno bisogno di efficaci strumenti di
recupero, anche in forma graduale, della propria identità.
Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del
Friuli-Venezia Giulia è un atto di democrazia e civiltà a cui
l'Italia non può sottrarsi.
I punti determinanti della presente proposta di legge
sono:
a) la definizione di un'area territoriale di
riferimento in cui attuare le misure di tutela previste;
b) la costituzione di una commissione mista
composta da rappresentanti dello Stato e della regione nonché
da rappresentanti della minoranza con il compito di definire
l'attuazione della presente proposta di legge;
c) la definizione di meccanismi certi per la
tutela della lingua slovena sul piano dei rapporti con la
pubblica amministrazione;
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d) il completamento delle misure necessarie a
garantire il diritto all'istruzione pubblica in lingua slovena
nelle province di Trieste e Gorizia con la contestuale
adozione di disposizioni dirette ad attuare tale diritto nella
provincia di Udine;
e) la previsione di un fondo speciale per
sostenere le attività culturali ed altre attività della
minoranza;
f) disposizioni in materia di tutela degli
interessi socio-economici, storici ed ambientali;
g) norme sulla rappresentanza.
Onorevoli colleghi, confidiamo che il Parlamento voglia
affrontare con sollecitudine la questione non più
dilazionabile della tutela della minoranza slovena, dando
soluzione all'annoso problema dei suoi diritti. Potrà così
essere dato un importante contributo alla pace in centro
Europa creando un'area di civile convivenza tra popoli diversi
e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia
e Croazia.
Ci auguriamo che la presente proposta di legge - alla cui
stesura hanno collaborato assieme i rappresentanti delle varie
componenti della società civile e politica in cui si riconosce
ed è articolata la minoranza slovena in Italia - voglia essere
confortata dal vostro voto favorevole.
L'articolo 1 contiene una norma di carattere programmatico
che si richiama alle norme costituzionali ed alle norme di
diritto internazionale. La minoranza slovena, presente nelle
tre province di Trieste, Gorizia ed Udine, è definita
minoranza riconosciuta.
L'articolo 2 delinea un'area di riferimento territoriale
in cui le misure di tutela devono essere applicate, alle
condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.
In tale area, di tradizionale presenza della minoranza slovena
sono considerati inclusi trentasei comuni delle tre province
indicate, comuni già a suo tempo individuati dalla ben nota
Commissione Cassandro. Che la minoranza sia presente come
comunità autoctona in tali comuni è un fatto accertato e
comunemente riconosciuto.
L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione
speciale per i problemi della minoranza slovena determinandone
la composizione e le competenze. Per il ruolo e la funzione
esercitati, la Commissione è una figura cardine nel costrutto
della legge. In sede di commissione vengono infatti concertate
le posizioni in merito all'attuazione delle norme di tutela
tra i rappresentanti dello Stato, della regione Friuli-Venezia
Giulia e della stessa minoranza slovena. La rappresentanza
della minoranza è definita sulla base delle varie
articolazioni che la stessa esprime nella propria vita
politica e civile.
L'articolo 4 relativo ai nomi, cognomi e denominazioni
slovene pone un opportuno completamento a quanto già disposto
dalla legge 31 ottobre 1966, n. 935, e dalla legge 28 marzo
1991, n. 114.
Gli articoli 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso
pubblico della lingua slovena. Il primo dei tre articoli
riguarda il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena
di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità
amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta
in tale lingua. Le amministrazioni interessate devono adottare
d'intesa con l'autorità governativa e la Commissione di cui
all'articolo 3, le misure necessarie a rendere effettivo tale
diritto. Le soluzioni adottate possono essere diverse a
seconda delle situazioni esistenti; in ogni caso deve comunque
essere assicurato il buon andamento dell'azione amministrativa
e l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
L'articolo 6 prevede, come naturale corollario, la garanzia
del diritto all'uso della propria lingua anche per gli
appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive.
L'articolo 7 riguarda invece il diritto all'evidenza ed
all'esteriorità dei segni della presenza della minoranza
slovena e della sua lingua sul territorio. I comuni e le
frazioni di comune nel cui ambito territoriale va fatto valere
questo diritto sono determinati con decreto del presidente
della giunta regionale d'intesa con la Commissione di cui
all'articolo 3, sentiti i vari enti interessati.
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Agli articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito
gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che trattano in vario modo
il diritto all'istruzione in lingua slovena.
L'articolo 8 contiene una serie di disposizioni
riguardanti l'ordinamento delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena in integrazione ed aggiunta a quanto
stabilito dalle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre
1973, n. 932. Viene prevista in particolare la possibilità di
derogare agli esistenti parametri numerici dell'ordinamento
scolastico generale.
Le norme che si ricavano dall'articolo 9 contengono
disposizioni fortemente innovative per la provincia di Udine.
Nelle scuole materne del territorio mistilingue della
provincia di Udine la programmazione educativa deve infatti
comprendere anche argomenti relativi alla lingua ed alla
cultura locali svolti in lingua slovena così come del resto
previsto dai più recenti programmi ministeriali. Nelle scuole
dell'obbligo è introdotto l'insegnamento della lingua slovena
a cui gli alunni possono accedervi o meno a seconda della
volontà dei propri genitori. Corsi opzionali di lingua slovena
sono previsti altresì per le scuole secondarie. Come scuole
statali sperimentali sono riconosciute la scuola materna ed
elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena
funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata. Un
riconoscimento doveroso, stante l'alto valore dell'esperienza
educativa ivi realizzata. Partendo da tale positiva esperienza
la proposta di legge prevede la possibilità di istituire
successivamente nella provincia di Udine apposite scuole
statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle
lingue italiana e slovena. L'articolo 9 introduce una indubbia
differenziazione quanto al godimento del diritto
all'istruzione in lingua slovena tra gli sloveni dell'udinese
e gli sloveni del triestino e del goriziano. Una
differenziazione dovuta soprattutto alla necessità, quanto
agli sloveni della provincia di Udine, sottoposti più a lungo
e con maggiore intensità ad una dura politica di
assimilazione, di operare un recupero pieno della propria
identità linguistica e culturale. Un'esigenza che comporta
evidentemente l'adozione di meccanismi e procedimenti
conseguenti anche per quanto concerne una certa gradualità nel
dispiegamento di quei diritti che agli sloveni dell'udinese
vanno normalmente riconosciuti.
L'articolo 10 dà risposta alle esigenze di autonomia
didattica ed amministrativa avanzate a più riprese dalla
minoranza in merito al settore complessivo dell'istruzione in
lingua slovena. A tal proposito vengono istituiti appositi
uffici ed organi nell'ambito dell'amministrazione scolastica.
Particolare rilievo ha la previsione dell'istituzione della
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena la cui disciplina sarà oggetto di un successivo
decreto del Presidente della Repubblica.
Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono rispettivamente norme
riguardanti la formazione culturale e professionale degli
insegnanti, innestandosi sul disposto della legge 19 novembre
1990, n. 341, norme sull'istituzione dell'Istituto regionale
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo delle
scuole con lingua d'insegnamento slovena e norme sul
riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua
slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste,
Gorizia ed Udine, soluzione questa a suo tempo già prospettata
dal disegno di legge sulla tutela della minoranza meglio noto
come "Progetto Maccanico".
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo speciale
presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia
per sostenere attività ed iniziative promosse e svolte da
istituzioni ed associazioni della minoranza. A tali attività
ed iniziative solo di recente è stato dato un primo
riconoscimento con la legge 9 gennaio 1991, n. 19. Il fondo
come tale è uno strumento basilare per il mantenimento della
complessiva identità culturale della minoranza slovena, esso
viene gestito da un comitato presieduto dal Commissario del
Governo del Friuli-Venezia Giulia che deve attenersi, per
l'erogazione e la ripartizione dei contributi, ai criteri
definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3.
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Nelle norme successive - articoli 15, 16, 17, 18 e 19 -
vengono trattati altri aspetti concernenti la vita culturale
in senso lato della minoranza. Viene dato opportuno
riconoscimento all'attività dell'Unione delle associazioni
sportive slovene in Italia (articolo 16) ed a quella del
Teatro stabile sloveno di Trieste (articolo 17). Viene posto
l'accento sulla necessità di agevolare e favorire i rapporti
con le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia
(articolo 15) e vengono delineati i meccanismi e gli strumenti
per la restituzione alla minoranza slovena dei contenitori
culturali e degli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo
sottratti (articolo 18).
L'articolo 19 opera dal canto suo un utile richiamo
all'articolo 9 della Costituzione per la salvaguardia del
patrimonio
storico ed artistico presente nelle località abitate dalla
minoranza.
L'articolo 20 invece tratta la tutela degli interessi
socio-economici ed ambientali rilevabili nel territorio di
insediamento della minoranza slovena.
Il diritto alla rappresentanza è invece oggetto di due
specifici articoli: l'articolo 21, che riguarda la
rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria
costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, e
l'articolo 26.
L'articolo 22, che reca disposizioni sulla tutela penale,
si rifà alla normativa in materia di discriminazione razziale,
etnica e religiosa contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.
Tra i rimanenti articoli della proposta di legge vanno
ancora segnalati l'articolo 24, concernente le modifiche del
territorio in applicazione della nuova legge proposta, e
l'articolo 25, che mantiene in vigore le misure di tutela
comunque adottate a favore della minoranza.
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