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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4117
DDL0229-0002
Progetto di legge Camera n. 229 - testo presentato - (DDL13-229)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C229. TESTIPDL
...C229.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC229 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  intende dare attuazione, anche per la minoranza slovena, agli
  articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica.  Un
  impegno quest'ultimo che è stato troppo a lungo disatteso da
  parte dello Stato italiano.
     L'obiettivo primario di questa proposta di legge è quello
  di superare le frammentazioni esistenti quanto al grado di
  tutela delle diverse realtà della minoranza, consentendone di
  là dei limiti e dei condizionamenti del passato, il pieno
  sviluppo culturale e sociale.  A tal proposito va colmato il
  vuoto legislativo in merito al riconoscimento dei cittadini
  italiani di lingua slovena della provincia di Udine che per
  una storia linguistica, culturale e amministrativa
  profondamente diversa da quella degli sloveni delle province
  di Trieste e Gorizia hanno bisogno di efficaci strumenti di
  recupero, anche in forma graduale, della propria identità.
     Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del
  Friuli-Venezia Giulia è un atto di democrazia e civiltà a cui
  l'Italia non può sottrarsi.
     I punti determinanti della presente proposta di legge
  sono:
         a)  la definizione di un'area territoriale di
  riferimento in cui attuare le misure di tutela previste;
         b)  la costituzione di una commissione mista
  composta da rappresentanti dello Stato e della regione nonché
  da rappresentanti della minoranza con il compito di definire
  l'attuazione della presente proposta di legge;
         c)  la definizione di meccanismi certi per la
  tutela della lingua slovena sul piano dei rapporti con la
  pubblica amministrazione;
 
                               Pag. 2
 
         d)  il completamento delle misure necessarie a
  garantire il diritto all'istruzione pubblica in lingua slovena
  nelle province di Trieste e Gorizia con la contestuale
  adozione di disposizioni dirette ad attuare tale diritto nella
  provincia di Udine;
         e)  la previsione di un fondo speciale per
  sostenere le attività culturali ed altre attività della
  minoranza;
         f)  disposizioni in materia di tutela degli
  interessi socio-economici, storici ed ambientali;
         g)  norme sulla rappresentanza.
     Onorevoli colleghi, confidiamo che il Parlamento voglia
  affrontare con sollecitudine la questione non più
  dilazionabile della tutela della minoranza slovena, dando
  soluzione all'annoso problema dei suoi diritti.  Potrà così
  essere dato un importante contributo alla pace in centro
  Europa creando un'area di civile convivenza tra popoli diversi
  e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia
  e Croazia.
     Ci auguriamo che la presente proposta di legge - alla cui
  stesura hanno collaborato assieme i rappresentanti delle varie
  componenti della società civile e politica in cui si riconosce
  ed è articolata la minoranza slovena in Italia - voglia essere
  confortata dal vostro voto favorevole.
     L'articolo 1 contiene una norma di carattere programmatico
  che si richiama alle norme costituzionali ed alle norme di
  diritto internazionale.  La minoranza slovena, presente nelle
  tre province di Trieste, Gorizia ed Udine, è definita
  minoranza riconosciuta.
     L'articolo 2 delinea un'area di riferimento territoriale
  in cui le misure di tutela devono essere applicate, alle
  condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.
  In tale area, di tradizionale presenza della minoranza slovena
  sono considerati inclusi trentasei comuni delle tre province
  indicate, comuni già a suo tempo individuati dalla ben nota
  Commissione Cassandro.  Che la minoranza sia presente come
  comunità autoctona in tali comuni è un fatto accertato e
  comunemente riconosciuto.
     L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione
  speciale per i problemi della minoranza slovena determinandone
  la composizione e le competenze.  Per il ruolo e la funzione
  esercitati, la Commissione è una figura cardine nel costrutto
  della legge.  In sede di commissione vengono infatti concertate
  le posizioni in merito all'attuazione delle norme di tutela
  tra i rappresentanti dello Stato, della regione Friuli-Venezia
  Giulia e della stessa minoranza slovena.  La rappresentanza
  della minoranza è definita sulla base delle varie
  articolazioni che la stessa esprime nella propria vita
  politica e civile.
     L'articolo 4 relativo ai nomi, cognomi e denominazioni
  slovene pone un opportuno completamento a quanto già disposto
  dalla legge 31 ottobre 1966, n.  935, e dalla legge 28 marzo
  1991, n. 114.
     Gli articoli 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso
  pubblico della lingua slovena.  Il primo dei tre articoli
  riguarda il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena
  di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità
  amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta
  in tale lingua.  Le amministrazioni interessate devono adottare
  d'intesa con l'autorità governativa e la Commissione di cui
  all'articolo 3, le misure necessarie a rendere effettivo tale
  diritto.  Le soluzioni adottate possono essere diverse a
  seconda delle situazioni esistenti; in ogni caso deve comunque
  essere assicurato il buon andamento dell'azione amministrativa
  e l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
  L'articolo 6 prevede, come naturale corollario, la garanzia
  del diritto all'uso della propria lingua anche per gli
  appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive.
  L'articolo 7 riguarda invece il diritto all'evidenza ed
  all'esteriorità dei segni della presenza della minoranza
  slovena e della sua lingua sul territorio.  I comuni e le
  frazioni di comune nel cui ambito territoriale va fatto valere
  questo diritto sono determinati con decreto del presidente
  della giunta regionale d'intesa con la Commissione di cui
  all'articolo 3, sentiti i vari enti interessati.
 
                               Pag. 3
 
     Agli articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito
  gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che trattano in vario modo
  il diritto all'istruzione in lingua slovena.
     L'articolo 8 contiene una serie di disposizioni
  riguardanti l'ordinamento delle scuole con lingua
  d'insegnamento slovena in integrazione ed aggiunta a quanto
  stabilito dalle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre
  1973, n.  932.  Viene prevista in particolare la possibilità di
  derogare agli esistenti parametri numerici dell'ordinamento
  scolastico generale.
     Le norme che si ricavano dall'articolo 9 contengono
  disposizioni fortemente innovative per la provincia di Udine.
  Nelle scuole materne del territorio mistilingue della
  provincia di Udine la programmazione educativa deve infatti
  comprendere anche argomenti relativi alla lingua ed alla
  cultura locali svolti in lingua slovena così come del resto
  previsto dai più recenti programmi ministeriali.  Nelle scuole
  dell'obbligo è introdotto l'insegnamento della lingua slovena
  a cui gli alunni possono accedervi o meno a seconda della
  volontà dei propri genitori.  Corsi opzionali di lingua slovena
  sono previsti altresì per le scuole secondarie.  Come scuole
  statali sperimentali sono riconosciute la scuola materna ed
  elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena
  funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata.  Un
  riconoscimento doveroso, stante l'alto valore dell'esperienza
  educativa ivi realizzata.  Partendo da tale positiva esperienza
  la proposta di legge prevede la possibilità di istituire
  successivamente nella provincia di Udine apposite scuole
  statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle
  lingue italiana e slovena.  L'articolo 9 introduce una indubbia
  differenziazione quanto al godimento del diritto
  all'istruzione in lingua slovena tra gli sloveni dell'udinese
  e gli sloveni del triestino e del goriziano.  Una
  differenziazione dovuta soprattutto alla necessità, quanto
  agli sloveni della provincia di Udine, sottoposti più a lungo
  e con maggiore intensità ad una dura politica di
  assimilazione, di operare un recupero pieno della propria
  identità linguistica e culturale.  Un'esigenza che comporta
  evidentemente l'adozione di meccanismi e procedimenti
  conseguenti anche per quanto concerne una certa gradualità nel
  dispiegamento di quei diritti che agli sloveni dell'udinese
  vanno normalmente riconosciuti.
     L'articolo 10 dà risposta alle esigenze di autonomia
  didattica ed amministrativa avanzate a più riprese dalla
  minoranza in merito al settore complessivo dell'istruzione in
  lingua slovena.  A tal proposito vengono istituiti appositi
  uffici ed organi nell'ambito dell'amministrazione scolastica.
  Particolare rilievo ha la previsione dell'istituzione della
  Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
  slovena la cui disciplina sarà oggetto di un successivo
  decreto del Presidente della Repubblica.
     Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono rispettivamente norme
  riguardanti la formazione culturale e professionale degli
  insegnanti, innestandosi sul disposto della legge 19 novembre
  1990, n. 341, norme sull'istituzione dell'Istituto regionale
  di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo delle
  scuole con lingua d'insegnamento slovena e norme sul
  riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua
  slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste,
  Gorizia ed Udine, soluzione questa a suo tempo già prospettata
  dal disegno di legge sulla tutela della minoranza meglio noto
  come "Progetto Maccanico".
     L'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo speciale
  presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia
  per sostenere attività ed iniziative promosse e svolte da
  istituzioni ed associazioni della minoranza.  A tali attività
  ed iniziative solo di recente è stato dato un primo
  riconoscimento con la legge 9 gennaio 1991, n.  19. Il fondo
  come tale è uno strumento basilare per il mantenimento della
  complessiva identità culturale della minoranza slovena, esso
  viene gestito da un comitato presieduto dal Commissario del
  Governo del Friuli-Venezia Giulia che deve attenersi, per
  l'erogazione e la ripartizione dei contributi, ai criteri
  definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3.
 
                               Pag. 4
 
     Nelle norme successive - articoli 15, 16, 17, 18 e 19 -
  vengono trattati altri aspetti concernenti la vita culturale
  in senso lato della minoranza.  Viene dato opportuno
  riconoscimento all'attività dell'Unione delle associazioni
  sportive slovene in Italia (articolo 16) ed a quella del
  Teatro stabile sloveno di Trieste (articolo 17).  Viene posto
  l'accento sulla necessità di agevolare e favorire i rapporti
  con le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia
  (articolo 15) e vengono delineati i meccanismi e gli strumenti
  per la restituzione alla minoranza slovena dei contenitori
  culturali e degli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo
  sottratti (articolo 18).
     L'articolo 19 opera dal canto suo un utile richiamo
  all'articolo 9 della Costituzione per la salvaguardia del
  patrimonio
  storico ed artistico presente nelle località abitate dalla
  minoranza.
     L'articolo 20 invece tratta la tutela degli interessi
  socio-economici ed ambientali rilevabili nel territorio di
  insediamento della minoranza slovena.
     Il diritto alla rappresentanza è invece oggetto di due
  specifici articoli: l'articolo 21, che riguarda la
  rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria
  costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, e
  l'articolo 26.
     L'articolo 22, che reca disposizioni sulla tutela penale,
  si rifà alla normativa in materia di discriminazione razziale,
  etnica e religiosa contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1993,
  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
  1993, n. 205.
     Tra i rimanenti articoli della proposta di legge vanno
  ancora segnalati l'articolo 24, concernente le modifiche del
  territorio in applicazione della nuova legge proposta, e
  l'articolo 25, che mantiene in vigore le misure di tutela
  comunque adottate a favore della minoranza.
 
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