| (Riconoscimento della minoranza slovena).
1. La minoranza di lingua slovena presente nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata
a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e
dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in
conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai
princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati
sottoscritti dal Governo italiano.
2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti
locali adottano misure idonee ad assicurare agli appartenenti
alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti
i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna
discriminazione ed a condizione di piena uguaglianza.
| |