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ANTONIO BASSOLINO, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, vorrei innanzitutto
dire all'onorevole Lamacchia che il tema è in larga parte di
competenza anche del Ministero delle finanze, che abbiamo
subito interessato all'argomento. Esso ha precisato che il
rapporto tra i medici in questione e l'INPS non può
qualificarsi, dal punto di vista tributario, come un rapporto
di collaborazione, in quanto avrebbe ad oggetto la stessa
attività svolta professionalmente.
L'articolo 49 del testo unico delle imposte dirette
individua i redditi da lavoro autonomo, distinguendo quelli
che derivano dall'esercizio di arti e professioni dagli altri
redditi espressamente elencati nel medesimo articolo.
L'articolo 50 dello stesso testo unico stabilisce che il
reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti
e le spese inerenti la produzione di tutto il reddito.
Pertanto, le somme corrisposte ai medici per le visite di
controllo, a titolo di indennità chilometrica, costituendo
rimborsi forfettari, sono imponibili ai fini dell'IRPEF e,
quindi, soggette a ritenuta alla fonte, secondo quanto
disposto dal citato testo unico.
Il legislatore, peraltro, ha riconosciuto, in generale, a
tutti i lavoratori autonomi, che rientrano nella disciplina
del testo unico, la facoltà di ottenere l'esclusione delle
spese di produzione del reddito, comprese quelle di trasporto
rimborsate forfettariamente, iscrivendole nella dichiarazione
dei redditi, nella misura massima del 5 per cento, in
diminuzione del reddito imponibile.
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