| BONAVENTURA LAMACCHIA. Devo dire che il problema resta,
perché la controversia si trascina da anni senza che purtroppo
si sia arrivati ad una definizione. D'altra parte secondo me
l'illegittimità della trattenuta in oggetto è palese, in
quanto il rapporto dei medici fiscali con l'INPS si configura
come coordinato e continuativo: essi eseguono le visite
mediche di controllo giornalmente, anche di domenica, e devono
attenersi alle direttive impartite dai coordinatori e dai
responsabili del servizio.
Posso aggiungere che, per i motivi esposti, molti medici
fiscali della provincia di Cosenza si sono rivolti al giudice
del lavoro con distinti ricorsi. I giudici aditi hanno
concordemente disposto nelle prime tre sentenze, già
pronunciate, che queste spese di viaggio non costituiscono
reddito imponibile e quindi che su di esse non va applicata la
trattenuta erariale del 20 per cento. Sia il pretore di
Cosenza sia il pretore di Rossano hanno accolto in primo e
secondo grado i ricorsi dei medici fiscali ed hanno condannato
l'INPS al pagamento delle somme indebitamente trattenute (più
gli interessi e le competenze di giudizio).
Ritengo, in conclusione, che il problema debba essere
nuovamente affrontato, per trovare una soluzione che ottemperi
alla normativa generale, gratifichi il lavoro effettuato e sia
coerente rispetto alle retribuzioni ed alle tasse che ogni
contribuente deve pagare.
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