Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


412
DDL0026-0010
Progetto di legge Camera n. 26 - testo presentato - (DDL13-26)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C26. TESTIPDL
...C26.
...Decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996. Norme in materia previdenziale.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC26 ZZ13 ZZDL ZZPR
            (Regime contributivo delle erogazioni
         previste dai contratti di secondo livello).
      1.  Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui
  all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
  153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla
  retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto
  articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi
  aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti
  la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
  correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
  di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
  competitività assunti come indicatori dell'andamento economico
  dell'impresa e dei suoi risultati.
      2.  Agli effetti dell'esclusione della retribuzione
  imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
  cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per
  cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno
  solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.  In fase
  di prima applicazione, tale limite non può superare la misura
  dell'1 per cento.
      3.  Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad
  un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del
  datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di
  legge cui sono iscritti i lavoratori.  Il predetto contributo
  non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai
  trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  ed integrazioni.  Se è destinata a tale finalità solo una parte
  di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla
  parte residua.
      4.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
  applicano anche ai fini della determinazione della
  retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme
  pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
  gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS).
      5.  Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti
  non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati
  attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti
  economici e normativi inferiori a quelli previsti dal
  contratto collettivo nazionale di lavoro.    6.  Ai fini
  dell'applicazione del regime contributivo previsto dal
  presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono
  depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro
  stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione
  alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data
  di entrata in vigore del presente decreto sono depositati
  entro il 30 aprile 1996.
      7.  Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato
  del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento
  dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni
  civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni
  di legge.
 
DATA=960329 FASCID=DDL13-26 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0026 TOTPAG=0020 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=007 PAGFIN=0018 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=002600 00 FASCIDC=13DDL0026 SORTNAV=0002600 000 00000 ZZDDLC26 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati