| (Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello).
1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla
retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto
articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi
aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti
la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione
imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per
cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno
solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase
di prima applicazione, tale limite non può superare la misura
dell'1 per cento.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad
un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del
datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di
legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo
non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai
trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte
di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla
parte residua.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche ai fini della determinazione della
retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme
pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti
non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati
attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti
economici e normativi inferiori a quelli previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Ai fini
dell'applicazione del regime contributivo previsto dal
presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono
depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro
stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione
alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono depositati
entro il 30 aprile 1996.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato
del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento
dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni
civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni
di legge.
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