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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4120
DDL0229-0005
Progetto di legge Camera n. 229 - testo presentato - (DDL13-229)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C229. TESTIPDL
...C229.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC229 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Commissione speciale per i problemi
                  della minoranza slovena).
       1.  Con decreto del Presidente della Repubblica emanato,
  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, con
 
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  sede a Trieste, la Commissione speciale per i problemi della
  minoranza slovena.
     2.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
         a)  il Commissario del Governo presso la regione
  Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato, cui spetta la
  presidenza della Commissione;
         b)  il Presidente della giunta regionale del
  Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;
         c)  tre esperti nominati dal Consiglio dei
  ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza
  slovena;
         d)  tre esperti nominati dal consiglio regionale
  del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno
  uno appartenente alla minoranza slovena;
         e)  i parlamentari, i consiglieri regionali del
  Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste,
  Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla
  minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura
  alle elezioni;
         f)  tre rappresentanti designati da un'apposita
  assemblea composta dai consiglieri comunali e circoscrizionali
  eletti nel Friuli-Venezia Giulia, che abbiano dichiarato la
  loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di
  accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la
  rappresentanza delle singole province;
         g)  sei rappresentanti designati dalle
  organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
  slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province
  del Friuli-Venezia Giulia.
     3.  Con il decreto istitutivo della Commissione di cui al
  comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo
  funzionamento.
     4.  La costituzione della Commissione di cui al comma 1,
  nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve
  avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
 
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     5.  La Commissione di cui al comma 1 è rinnovata in
  occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale
  del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa
  data.
     6.  Le competenze della Commissione di cui al comma 1 sono
  individuate negli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25.  La
  Commissione esprime il proprio parere sull'attuazione delle
  leggi relative alla minoranza slovena in Italia.
     7.  La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni di
  indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua
  slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentite
  la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali
  competenti in materia.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-229 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0229 TOTPAG=0021 TOTDOC=0029 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=028 PAGFIN=0007 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=022900 00 FASCIDC=13DDL0229 SORTNAV=0022900 000 00000 ZZDDLC229 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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