| (Nomi, cognomi e denominazioni slovene).
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il
diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno
inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti
o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in
tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle
insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia
alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti,
associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono
ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua
italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente
nome in lingua slovena o in quello, sempre di lingua slovena,
abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato
modificato o comunque alterato, che non sia in grado di
esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n.
114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella
forma e nella grafia slovena.
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5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo,
nell'osservanza dei princìpi di cui alla presente legge, che
disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla
minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio
nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e
4.
6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16,
convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
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