| (Uso della lingua slovena nella pubblica
amministrazione).
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti
nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui
all'Allegato A alla presente legge hanno diritto di usare
anche la propria lingua nei rapporti con le autorità
amministrative e giudiziarie locali, nonché con i
concessionari di servizi di pubblico interesse, e di ricevere
risposta in tale lingua:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma
direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione
allegata al testo italiano.
2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti
alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o
accompagnati da traduzione in lingua slovena. Le stesse
disposizioni si applicano anche per gli avvisi e le
pubblicazioni ufficiali.
3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure
adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
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propria organizzazione interna. I relativi provvedimenti,
indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei
diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di
cui all'articolo 3.
4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
e le province provvedono all'eventuale modifica ed
integrazione dei propri statuti conformemente alle
disposizioni della presente legge.
5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
diritti previsti dal presente articolo.
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