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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4122
DDL0229-0007
Progetto di legge Camera n. 229 - testo presentato - (DDL13-229)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C229. TESTIPDL
...C229.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC229 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Uso della lingua slovena nella pubblica
                      amministrazione).
       1.  Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti
  nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui
  all'Allegato A alla presente legge hanno diritto di usare
  anche la propria lingua nei rapporti con le autorità
  amministrative e giudiziarie locali, nonché con i
  concessionari di servizi di pubblico interesse, e di ricevere
  risposta in tale lingua:
         a)  nelle comunicazioni verbali, di norma
  direttamente o per il tramite di un interprete;
         b)  nella corrispondenza, con almeno una traduzione
  allegata al testo italiano.
     2.  Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
  compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
  base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti
  alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o
  accompagnati da traduzione in lingua slovena.  Le stesse
  disposizioni si applicano anche per gli avvisi e le
  pubblicazioni ufficiali.
     3.  Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
  cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
  l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure
  adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
 
                               Pag. 9
 
  propria organizzazione interna.  I relativi provvedimenti,
  indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei
  diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di
  cui all'articolo 3.
     4.  Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
  e le province provvedono all'eventuale modifica ed
  integrazione dei propri statuti conformemente alle
  disposizioni della presente legge.
     5.  Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
  4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
  diritti previsti dal presente articolo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-229 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0229 TOTPAG=0021 TOTDOC=0029 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=012 PAGFIN=0009 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=022900 00 FASCIDC=13DDL0229 SORTNAV=0022900 000 00000 ZZDDLC229 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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