| (Uso della lingua slovena
negli organi elettivi).
1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive
operanti nel territorio di cui all'articolo 2 è riconosciuto
il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali
e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni,
interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività
di verbalizzazione.
2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla
traduzione contestuale in italiano sia degli interventi orali
sia di quelli scritti.
3. A richiesta delle parti interessate i componenti degli
organi e delle assemblee elettive possono svolgere le
pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche
in lingua slovena.
4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel
territorio di cui all'articolo 2 è ammesso l'uso della lingua
slovena.
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