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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4125
DDL0229-0010
Progetto di legge Camera n. 229 - testo presentato - (DDL13-229)
(suddiviso in 29 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C229. TESTIPDL
...C229.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC229 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Scuole pubbliche con lingua
                   d'insegnamento slovena).
       1.  La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche
  di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico
  e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.
     2.  Per quanto non diversamente disposto dalla presente
  legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
  leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n.  932.
     3.  All'istituzione, alla razionalizzazione ed
  all'eventuale soppressione delle scuole con lingua
  d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al
  terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n.
  1012, sentita la Commissione scolastica regionale per
  l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma
  4, della presente legge.
     4.  All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 sono
  aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione
  scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
     5.  All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua
  d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena
  nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e
  nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
  pubbliche.
     6.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997 l'importo del fondo
  di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
  aumentato a lire 250 milioni annue.  Esso può essere utilizzato
  anche per compensi relativi alla redazione e stampa di
 
                              Pag. 11
 
  dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a
  favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini
  italiani, appartenenti all'area culturale slovena.  La gestione
  del fondo, la definizione dei criteri per la sua
  utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e
  la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di
  competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma
  4.
     7.  Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n.
  1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della
  presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti
  dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui
  all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
     8.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-229 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0229 TOTPAG=0021 TOTDOC=0029 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=008 PAGFIN=0011 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=022900 00 FASCIDC=13DDL0229 SORTNAV=0022900 000 00000 ZZDDLC229 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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