| (Formazione culturale e professionale
degli insegnanti).
1. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena d'ogni ordine e grado, nonché degli
insegnanti dei corsi e delle scuole di cui all'articolo 9
della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia può
stipulare apposite convenzioni con le università italiane e
con quelle slovene, sentita la Commissione di cui all'articolo
10, comma 4, e previa intesa con i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione.
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