| (Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi).
1. E' istituito l'Istituto regionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con
lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità
giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al
comma 1 del presente articolo, il loro funzionamento e gli
aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 10,
comma 4.
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