| (Adeguamento aliquote contributive ai sensi
dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335).
1. Nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale
attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a
carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati
mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni
con inizio al 1^ gennaio 1997.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al
31 dicembre 1995.
3. Nel caso in cui, anteriormente al 1^ gennaio 1996,
sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per
i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le
aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle
prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1,
si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento
medesimo, comunque non superiore a sei anni.
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