| (Tutela del patrimonio storico ed artistico).
1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione la
regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni
indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente
legge adottano misure di tutela nel rispetto anche delle
caratteristiche peculiari delle località abitate dalla
minoranza slovena, sia che si riferiscano ai monumenti storici
ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia che
riguardino le usanze tradizionali ed altre forme di
espressione della cultura della popolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati devono
avviare adeguate forme di consultazione con le organizzazioni
e le altre associazioni rappresentative della minoranza
slovena.
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