| (Tutela penale).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla
presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la
loro appartenenza etnica slovena o limita e impedisce alle
stesse l'uso della propria lingua, è punito ai sensi del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
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