| (Clausola finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati
complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire
153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno
1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a
lire 108 miliardi annui, per ciascuno degli anni 1997 e 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a
lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per
l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1^ febbraio 1996, n. 39;
c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996,
mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che allo
scopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
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previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per il medesimo anno;
d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a
lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per
l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113
miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle
maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per
l'attuazione del presente decreto.
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