| (Norma transitoria).
1. Fino alla costituzione della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 4, le relative competenze sono
esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge
22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal
provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da
due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio
provinciale di Udine, con voto limitato.
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