| (Modifiche dell'ambito territoriale
di applicazione della legge).
1. La tabella di cui all'allegato A alla presente legge
può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.
2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori del
territorio di cui all'articolo 2, a favore degli appartenenti
alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese
alla conservazione e promozione della loro identità culturale,
storica e linguistica.
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