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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4146
DDL0229-0002
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi ! -  Ambito di intervento
  normativo.  Il testo che viene presentato all'Assemblea è il
  testo unificato delle proposte di legge Caveri C. 229,
  Niccolini C. 3730, Di Bisceglie C. 3826 e Fontanini C. 3935,
  il quale intende attuare integralmente l'articolo 6 della
  Costituzione, che prevede la tutela delle minoranze
  linguistiche.  Per la verità in Friuli-Venezia Giulia esistono
  varie forme di tutela nelle provincie di Trieste e di Gorizia,
  mai estese alle minoranze slovene (da altri definite
  slavofone) della provincia di Udine.  Le disposizioni esistenti
  adottate in vari periodi, anche in seguito a patti
  internazionali, come il Trattato di Londra e quello di Osimo,
  hanno bisogno di essere chiarificate ed unificate in un quadro
  organico che dovrebbe essere assicurato dal provvedimento in
  esame ed in particolare dall'adozione del testo unico previsto
  dall'articolo 6.
  Istruttoria legislativa- Audizioni informali.  Nei mesi
  di novembre e dicembre 1998 il Comitato ristretto ha proceduto
  ad una serie di audizioni informali.  In particolare, sono
  stati ascoltati il Presidente del Consiglio regionale del
  Friuli-Venezia Giulia e i rappresentanti dei gruppi consiliari
  costituiti in seno al medesimo Consiglio, i Presidenti delle
  province di Trieste, Gorizia e Udine, i sindaci di Gorizia e
  Trieste, il Presidente della Giunta regionale del
  Friuli-Venezia Giulia e i sindaci di alcuni comuni minori.  Il
  Comitato ristretto ha, inoltre, proceduto alle audizioni delle
  associazioni slovene, delle associazioni italiane e dei
  rappresentanti delle componenti slovene dei gruppi di forza
  Italia e di alleanza nazionale del Consiglio regionale del
  Friuli-Venezia Giulia.
  Illustrazione del testo unificato delle proposte di legge
  C. 229, C. 3730, C. 3826 e C. 3935.
     L'articolo 1 fissa il principio cardine della legge,
  dichiarando che la Repubblica riconosce e tutela i diritti dei
  cittadini italiani che appartengono alla minoranza linguistica
  slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
  L'articolo 2 fissa gli agganci della legge alle convenzioni
  europee ed ai principi di esse che si intendono puntualmente
  applicare.
     Gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione di un Comitato
  paritetico cui spetta il compito di definire l'ambito
  territoriale in cui troverà applicazione la legge e le forme
  con cui avverrà tale definizione.
     L'articolo 5 considera la particolare situazione della Val
  Canale in cui, accanto ad una minoranza slovena, risiede una
  minoranza germanofona.
     Gli articoli da 7 a 10 riguardano il ripristino dei nomi e
  dei cognomi sloveni, il diritto di avere documenti bilingui,
  l'uso dello sloveno nei consigli comunali, nonché disposizioni
  in materia di toponomastica, mentre gli articoli da 11 a 14 si
  occupano dell'istruzione in lingua slovena.
     L'articolo 15 si occupa delle scuole slovene di educazione
  musicale e l'articolo 16 di istituzioni ed attività della
  minoranza.  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di
  associazioni sportive slovene; l'articolo 18 contiene norme
  per i rapporti transfrontalieri, mentre l'articolo 19 contiene
  previsioni a proposito del Teatro stabile sloveno.
     L'articolo 20 riguarda i palazzi da concedere in uso
  totale o parziale alla minoranza slovena; l'articolo 21 reca
  norme a tutela del patrimonio storico ed artistico; l'articolo
  22 difende legittimi interessi sociali, economici ed
 
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  ambientali, mentre l'articolo 23 detta norme sulla vita
  sindacale.
     L'articolo 24 punisce chi offende la minoranza linguistica
  slovena, mentre l'articolo 25 prevede norme per la fase
  transitoria.  L'articolo 26 reca norme per possibili variazioni
  future dell'ambito territoriale di applicazione della
  legge.
     Gli articoli 27 e 28 recano, infine, disposizioni finali
  ed elettorali.
     In complesso, si tratta di una applicazione particolare
  della normativa generale contenuta nel nuovo testo della
  proposta di legge C. 169, approvata dalla Camera ed
  attualmente in corso di esame al Senato, recante norme a
  tutela delle minoranze linguistiche storiche, tenendo anche
  conto della particolare situazione della minoranza linguistica
  slovena in una regione a statuto speciale.
     Raccomando, in conclusione, l'approvazione del
  provvedimento in esame.
                                             Domenico MASELLI,
                                Relatore per la maggioranza.
 
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