| (Nomi, cognomi, denominazioni slovene).
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il
diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno
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inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti
o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in
tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle
insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia
alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti,
associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono
ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua
italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente
nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena,
abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato
modificato o comunque alterato, che non sia in grado di
esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n.
114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella
forma e nella grafia slovena.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
Comitato, un decreto legislativo, nell'osservanza dei princìpi
e dei criteri direttivi desumibili dai commi 3 e 4 del
presente articolo, che disciplini le modalità per consentire
ai cittadini appartenenti alla minoranza slovena di ottenere
il cambiamento del proprio nome e cognome.
6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16,
convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
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