| (Uso della lingua slovena nella pubblica
amministrazione).
1. Nei territori compresi nella tabella di cui
all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il
diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le
autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i
concessionari di servizi di pubblico interesse. E'
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riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua
slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma
direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione
allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei
cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure
sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso
della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli
avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi
1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure,
adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
propria organizzazione interna. Nelle zone centrali dei comuni
di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni
interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai
cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi
1 e 2.
4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
e le province provvedono all'eventuale modifica ed
integrazione dei propri statuti conformemente alle
disposizioni della presente legge.
5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
diritti previsti dal presente articolo.
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