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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4154
DDL0229-0010
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...TESTO unificato della Commissione Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Uso della lingua slovena nella pubblica
                      amministrazione).
     1.  Nei territori compresi nella tabella di cui
  all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il
  diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le
  autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i
  concessionari di servizi di pubblico interesse.  E'
 
                               Pag. 9
 
  riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua
  slovena:
         a)  nelle comunicazioni verbali, di norma
  direttamente o per il tramite di un interprete;
         b)  nella corrispondenza, con almeno una traduzione
  allegata al testo redatto in lingua italiana.
     2.  Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
  compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
  base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei
  cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure
  sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.  L'uso
  della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli
  avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
     3.  Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi
  1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
  l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure,
  adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
  propria organizzazione interna.  Nelle zone centrali dei comuni
  di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni
  interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai
  cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi
  1 e 2.
     4.  Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
  e le province provvedono all'eventuale modifica ed
  integrazione dei propri statuti conformemente alle
  disposizioni della presente legge.
     5.  Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
  4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
  diritti previsti dal presente articolo.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=029 PAGFIN=0009 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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