| (Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento
slovena).
1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e
musicale, con lingua d'insegnamento slovena.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale
soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si
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procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1
della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'articolo 13, comma 4, della presente legge.
4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena".
5. Nell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con
l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni,
nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'importo del fondo di
cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
aumentato a lire 250 milioni annue, suscettibile di
adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Il
fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla
redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale
didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che
non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale
slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per
la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa
pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione
sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13,
comma 4.
7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n.
1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 12, comma
4, della presente legge, è consentito derogare ai parametri
numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la
Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, della presente
legge.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
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economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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