| (Disposizioni per la provincia di Udine).
1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di
Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la
programmazione educativa dovrà comprendere anche argomenti
relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali
da svolgere in lingua slovena.
2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
comuni di cui al comma 1 è obbligatorio l'insegnamento della
storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali.
3. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della
lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni
previsto dall'ordinamento scolastico. Qualora i genitori non
intendano avvalersi di tale insegnamento, ne informano la
scuola al momento dell'iscrizione.
4. Nelle scuole secondarie, frequentate da alunni
provenienti dai comuni di cui al comma 1, sono istituiti corsi
opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo
di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13,
comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli
insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per
la nomina degli insegnanti.
6. La scuola materna privata e la scuola elementare
parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite
dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al
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Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole
statali. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole, cui
viene riconosciuta autonomia didattica e amministrativa, sono
conformi agli orientamenti educativi ed ai programmi didattici
ministeriali.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, è prevista e disciplinata, nei comuni della
provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo
4, l'istituzione di scuole statali bilingui o con sezioni
bilingui, con insegnamento di base impartito nelle lingue
italiana e slovena anche in deroga al numero minimo di alunni
previsto dall'ordinamento scolastico. Le misure da adottare
per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita
la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.
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