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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4158
DDL0229-0014
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...TESTO unificato della Commissione Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Disposizioni per la provincia di Udine).
     1.  Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di
  Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la
  programmazione educativa dovrà comprendere anche argomenti
  relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali
  da svolgere in lingua slovena.
     2.  Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
  comuni di cui al comma 1 è obbligatorio l'insegnamento della
  storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali.
     3.  Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
  comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della
  lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni
  previsto dall'ordinamento scolastico.  Qualora i genitori non
  intendano avvalersi di tale insegnamento, ne informano la
  scuola al momento dell'iscrizione.
     4.  Nelle scuole secondarie, frequentate da alunni
  provenienti dai comuni di cui al comma 1, sono istituiti corsi
  opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo
  di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.
     5.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13,
  comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli
  insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1,
  2, 3 e 4.  Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per
  la nomina degli insegnanti.
     6.  La scuola materna privata e la scuola elementare
  parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite
  dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al
 
                              Pag. 13
 
  Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole
  statali.  Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole, cui
  viene riconosciuta autonomia didattica e amministrativa, sono
  conformi agli orientamenti educativi ed ai programmi didattici
  ministeriali.
     7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
  Comitato, è prevista e disciplinata, nei comuni della
  provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo
  4, l'istituzione di scuole statali bilingui o con sezioni
  bilingui, con insegnamento di base impartito nelle lingue
  italiana e slovena anche in deroga al numero minimo di alunni
  previsto dall'ordinamento scolastico.  Le misure da adottare
  per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita
  la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=007 PAGFIN=0013 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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