| (Organi per l'amministrazione
scolastica).
1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi
di Trieste, Gorizia e Udine è istituito uno speciale ufficio
per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale
amministrativo e direttivo.
2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia,
diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della
pubblica istruzione tra candidati in possesso dei requisiti
richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale
ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui
al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole e
degli istituti con lingua d'insegnamento slovena.
3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità
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di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dall'intendente regionale di cui al comma
2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le
modalità di nomina ed il suo funzionamento sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Commissione di cui al presente comma
sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22
dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della presente legge.
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