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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4159
DDL0229-0015
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...TESTO unificato della Commissione Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Organi per l'amministrazione
                         scolastica).
     1.  Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi
  di Trieste, Gorizia e Udine è istituito uno speciale ufficio
  per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
  lingua slovena.  Gli uffici sono dotati di apposito personale
  amministrativo e direttivo.
     2.  Uno speciale ufficio è altresì istituito presso
  l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia,
  diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della
  pubblica istruzione tra candidati in possesso dei requisiti
  richiesti per la corrispondente carriera direttiva.  Tale
  ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui
  al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole e
  degli istituti con lingua d'insegnamento slovena.
     3.  Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è
  richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
     4.  Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
  dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità
 
                              Pag. 14
 
  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
  la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
  slovena, presieduta dall'intendente regionale di cui al comma
  2 del presente articolo.  La composizione della Commissione, le
  modalità di nomina ed il suo funzionamento sono stabiliti con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato,
  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  La Commissione di cui al presente comma
  sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22
  dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto
  dall'articolo 25 della presente legge.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=017 PAGFIN=0014 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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