| (Restituzione di beni immobili).
1. La casa di cultura "Narodni dom", di Trieste -
rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, e il
" Trgovski dom" di Gorizia sono assegnati al demanio
della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in
uso gratuito, alle attività della minoranza slovena. Le
relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con
legge regionale, di intesa con il Comitato. La casa di cultura
" Narodni dom ", già hotel Balkan, verrà inoltre
anch'essa assegnata al demanio della regione e
progressivamente destinata ad attività scientifiche,
accademiche, linguistiche e culturali slovene, compatibilmente
con il reperimento di sistemazioni idonee alle funzioni che
attualmente sono ospitate dall'edificio, non oltre dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni
immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che
vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato.
Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione
degli stessi immobili.
3. Le procedure di restituzione o di indennizzo alla
minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo
sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato.
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