| (Tutela degli interessi sociali, economici ed
ambientali).
1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto
amministrativo, l'uso del territorio, i piani di
programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro
attuazione devono tendere alla salvaguardia delle
caratteristiche etniche dei territori stessi. A tal fine,
negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata
rappresentanza della minoranza slovena.
2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica
utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili
o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei
territori di cui al comma 1, deve tenersi conto delle
eventuali proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a
proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere
altresì garantito un giusto e sollecito indennizzo ai singoli
aventi diritto, nonché un congruo risarcimento alla
popolazione locale per gli eventuali danni sociali arrecati
alla comunità.
3 Per la finalità di cui al presente articolo le autorità
competenti devono avviare opportune forme di consultazione con
le organizzazioni e le associazioni rappresentative della
minoranza slovena.
4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo
sviluppo dei territori di cui all'articolo 4, lo Stato assegna
contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge
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costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
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