| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, riproduce gli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, e costituisce
reiterazione del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35,
decaduto per mancata conversione nel termine
costituzionale.
L'articolo 1 modifica ed integra in parte il decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, relativo agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, ed in particolare le
seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3; articolo 2, comma
2 e articolo 7, commi 1 e 7; articolo 2, comma 3; articolo 2
(come comma integrativo dopo il comma 3); articolo 3, comma 1,
numeri 1), 2) e 3); articolo 3 (comma integrativo dopo il
comma 1); articolo 3, comma 2; articolo 3, comma 3; articolo
4, comma 1; articolo 4, comma 2; articolo 4, comma 3; articolo
5, commi 1 e 2; articolo 6 (rubrica); articolo 6, comma 1;
articolo 6, comma 2; articolo 6, comma 3; articolo 6, comma 5;
articolo 7, commi 4 e 6.
Le modifiche appaiono necessarie al fine di mettere in
maggior risalto e dare più incidenza all'attività di ricerca
svolta dagli istituti, con una più idonea articolazione della
struttura sul piano nazionale, fatta salva la necessaria
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presenza dei rappresentanti regionali. In dettaglio vengono
modificati: l'articolo 1, comma 3, per il quale si specificano
le attività di ricerca e di studio in essi svolti; l'articolo
2, comma 2, l'articolo 7, commi 1 e 7, prevedendosi anche la
consultazione della regione interessata ai fini dei
provvedimenti di cui ai predetti articoli. All'articolo 2,
comma 3, si introduce il concerto del Ministro del tesoro, nel
regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della sanità.
All'articolo 2, comma 3, lettera a), si integra il
criterio per l'emanazione del regolamento di organizzazione,
affermando che il riconoscimento del carattere scientifico è a
tempo indeterminato, tenuto conto che esigenze fondamentali di
programmazione delle ricerche non possono essere assoggettate
alla caducazione periodica del riconoscimento stesso, salvo
conferma.
All'articolo 2, dopo il comma 3, si prevede che il
Ministero della sanità verifichi la sussistenza, negli
istituti già riconosciuti, dei requisiti strutturali e
funzionali ed il rispetto degli obiettivi da conseguire.
Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 1, numeri 1), 2) e
3), stabilisce in via normativa la rilevanza del consiglio di
amministrazione degli istituti, il cui presidente assume la
legale rappresentanza dell'ente; inoltre precisa le nuove
modalità di nomina del direttore generale, che nomina a sua
volta il direttore sanitario e il direttore amministrativo, e
del collegio dei revisori, innovando alla disciplina di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
La potestà del consiglio di amministrazione sul punto,
tenuto conto dei correlati interessi regionali, è quella di
formulare la proposta di una terna di candidati scelti tra
soggetti in possesso dei requisiti già previsti per la nomina
a direttore delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
Le norme in esame modificano la preesistente disciplina
anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale
19-25 luglio 1994, n. 338, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale parziale dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.
All'articolo 3 del decreto legislativo n. 280 del 1993,
dopo il comma 1, viene inserita una disposizione che regola
espressamente le modalità di rapporto di lavoro del direttore
generale degli istituti.
L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 è connessa alla
disciplina attuata con la precedente modifica all'articolo 3,
comma 1, numeri 1), 2) e 3).
La modifica dell'articolo 4, comma 1, è connessa con la
riformulazione del precedente articolo 3, che disciplina
privatisticamente il rapporto di lavoro del direttore
generale.
Al medesimo articolo 4 del citato decreto legislativo n.
269 del 1993, l'abrogazione del comma 3 e la modifica del
comma 2 comportano una nuova disciplina dei concorsi di
assunzione presso gli istituti in questione.
Con le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, si
provvede a disciplinare il patrimonio e la contabilità degli
istituti, con decreto del Ministro della sanità, di intesa con
il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Le modifiche nella rubrica ed ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 6, hanno lo scopo di chiarire le finalità e il
campo di applicazione della ricerca scientifica.
All'articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il comma
5- bis, che prevede, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, le modalità ed i criteri
per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
Le innovazioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 6,
riguardano rispettivamente la composizione del consiglio di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova e la
procedura di adeguamento degli statuti e regolamenti al
provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero della
sanità.
Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si
prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
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della legge di conversione dello stesso decreto, il Ministro
della sanità attivi il procedimento per la nomina del
consiglio di amministrazione degli istituti.
L'articolo 2 del decreto-legge dispone in ordine ai
criteri di formazione delle graduatorie per l'assunzione del
personale degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
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