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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


417
DDL0027-0002
Progetto di legge Camera n. 27 - testo presentato - (DDL13-27)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C27. TESTIPDL
...C27.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC27 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
  sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, riproduce gli articoli 3 e 4 del
  decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, e costituisce
  reiterazione del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 35,
  decaduto per mancata conversione nel termine
  costituzionale.
     L'articolo 1 modifica ed integra in parte il decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n. 269, relativo agli istituti di
  ricovero e cura a carattere scientifico, ed in particolare le
  seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3; articolo 2, comma
  2 e articolo 7, commi 1 e 7; articolo 2, comma 3; articolo 2
  (come comma integrativo dopo il comma 3); articolo 3, comma 1,
  numeri 1), 2) e 3); articolo 3 (comma integrativo dopo il
  comma 1); articolo 3, comma 2; articolo 3, comma 3; articolo
  4, comma 1; articolo 4, comma 2; articolo 4, comma 3; articolo
  5, commi 1 e 2; articolo 6 (rubrica); articolo 6, comma 1;
  articolo 6, comma 2; articolo 6, comma 3; articolo 6, comma 5;
  articolo 7, commi 4 e 6.
    Le modifiche appaiono necessarie al fine di mettere in
  maggior risalto e dare più incidenza all'attività di ricerca
  svolta dagli istituti, con una più idonea articolazione della
  struttura sul piano nazionale, fatta salva la necessaria
 
                               Pag. 2
 
  presenza dei rappresentanti regionali.  In dettaglio vengono
  modificati: l'articolo 1, comma 3, per il quale si specificano
  le attività di ricerca e di studio in essi svolti; l'articolo
  2, comma 2, l'articolo 7, commi 1 e 7, prevedendosi anche la
  consultazione della regione interessata ai fini dei
  provvedimenti di cui ai predetti articoli.  All'articolo 2,
  comma 3, si introduce il concerto del Ministro del tesoro, nel
  regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta del Ministro della sanità.
    All'articolo 2, comma 3, lettera  a),  si integra il
  criterio per l'emanazione del regolamento di organizzazione,
  affermando che il riconoscimento del carattere scientifico è a
  tempo indeterminato, tenuto conto che esigenze fondamentali di
  programmazione delle ricerche non possono essere assoggettate
  alla caducazione periodica del riconoscimento stesso, salvo
  conferma.
    All'articolo 2, dopo il comma 3, si prevede che il
  Ministero della sanità verifichi la sussistenza, negli
  istituti già riconosciuti, dei requisiti strutturali e
  funzionali ed il rispetto degli obiettivi da conseguire.
  Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 1, numeri 1), 2) e
  3), stabilisce in via normativa la rilevanza del consiglio di
  amministrazione degli istituti, il cui presidente assume la
  legale rappresentanza dell'ente; inoltre precisa le nuove
  modalità di nomina del direttore generale, che nomina a sua
  volta il direttore sanitario e il direttore amministrativo, e
  del collegio dei revisori, innovando alla disciplina di cui al
  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
  La potestà del consiglio di amministrazione sul punto,
  tenuto conto dei correlati interessi regionali, è quella di
  formulare la proposta di una terna di candidati scelti tra
  soggetti in possesso dei requisiti già previsti per la nomina
  a direttore delle unità sanitarie locali e delle aziende
  ospedaliere.
    Le norme in esame modificano la preesistente disciplina
  anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale
  19-25 luglio 1994, n. 338, che ha dichiarato la illegittimità
  costituzionale parziale dell'articolo 2, comma 2, e
  dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.
  All'articolo 3 del decreto legislativo n. 280 del 1993,
  dopo il comma 1, viene inserita una disposizione che regola
  espressamente le modalità di rapporto di lavoro del direttore
  generale degli istituti.
    L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 è connessa alla
  disciplina attuata con la precedente modifica all'articolo 3,
  comma 1, numeri 1), 2) e 3).
    La modifica dell'articolo 4, comma 1, è connessa con la
  riformulazione del precedente articolo 3, che disciplina
  privatisticamente il rapporto di lavoro del direttore
  generale.
    Al medesimo articolo 4 del citato decreto legislativo n.
  269 del 1993, l'abrogazione del comma 3 e la modifica del
  comma 2 comportano una nuova disciplina dei concorsi di
  assunzione presso gli istituti in questione.
    Con le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, si
  provvede a disciplinare il patrimonio e la contabilità degli
  istituti, con decreto del Ministro della sanità, di intesa con
  il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge
  23 agosto 1988, n. 400.
    Le modifiche nella rubrica ed ai commi 1, 2 e 3
  dell'articolo 6, hanno lo scopo di chiarire le finalità e il
  campo di applicazione della ricerca scientifica.
    All'articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il comma
  5- bis,  che prevede, fino all'entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n. 269, le modalità ed i criteri
  per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
    Le innovazioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 6,
  riguardano rispettivamente la composizione del consiglio di
  amministrazione dell'istituto "G.  Gaslini" di Genova e la
  procedura di adeguamento degli statuti e regolamenti al
  provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero della
  sanità.
    Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si
  prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
 
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  della legge di conversione dello stesso decreto, il Ministro
  della sanità attivi il procedimento per la nomina del
  consiglio di amministrazione degli istituti.
    L'articolo 2 del decreto-legge dispone in ordine ai
  criteri di formazione delle graduatorie per l'assunzione del
  personale degli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico.
 
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