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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4177
DDL0229-0033
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 229, d'iniziativa del deputato Caveri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Commissione speciale per i problemi
                  della minoranza slovena).
       1.  Con decreto del Presidente della Repubblica emanato,
  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Presidente del Consiglio dei ministri, è isti tuita, con
  sede a Trieste, la Commissione speciale per i problemi della
  minoranza slovena.
     2.  La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
         a)  il Commissario del Governo presso la regione
  Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato, cui spetta la
  presidenza della Commissione;
         b)  il Presidente della giunta regionale del
  Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;
         c)  tre esperti nominati dal Consiglio dei
  ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza
  slovena;
         d)  tre esperti nominati dal consiglio regionale
  del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno
  uno appartenente alla minoranza slovena;
         e)  i parlamentari, i consiglieri regionali del
  Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste,
  Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla
  minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura
  alle elezioni;
         f)  tre rappresentanti designati da un'apposita
  assemblea composta dai consiglieri comunali e circoscrizionali
  eletti nel Friuli-Venezia Giulia, che abbiano dichiarato la
  loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di
  accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la
  rappresentanza delle singole province;
         g)  sei rappresentanti designati dalle
  organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
  slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province
  del Friuli-Venezia Giulia.
     3.  Con il decreto istitutivo della Commissione di cui al
  comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo
  funzionamento.
     4.  La costituzione della Commissione di cui al comma 1,
  nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve
  avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
 
                              Pag. 23
 
     5.  La Commissione di cui al comma 1 è rinnovata in
  occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale
  del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa
  data.
     6.  Le competenze della Commissione di cui al comma 1 sono
  individuate negli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25.  La
  Commissione esprime il proprio parere sull'attuazione delle
  leggi relative alla minoranza slovena in Italia.
     7.  La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni di
  indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua
  slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentite
  la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali
  competenti in materia.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0031 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=030 PAGFIN=0023 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0031 NDOC0031



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