| (Commissione speciale per i problemi
della minoranza slovena).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, è isti tuita, con
sede a Trieste, la Commissione speciale per i problemi della
minoranza slovena.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il Commissario del Governo presso la regione
Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato, cui spetta la
presidenza della Commissione;
b) il Presidente della giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;
c) tre esperti nominati dal Consiglio dei
ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza
slovena;
d) tre esperti nominati dal consiglio regionale
del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno
uno appartenente alla minoranza slovena;
e) i parlamentari, i consiglieri regionali del
Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste,
Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla
minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura
alle elezioni;
f) tre rappresentanti designati da un'apposita
assemblea composta dai consiglieri comunali e circoscrizionali
eletti nel Friuli-Venezia Giulia, che abbiano dichiarato la
loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di
accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la
rappresentanza delle singole province;
g) sei rappresentanti designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province
del Friuli-Venezia Giulia.
3. Con il decreto istitutivo della Commissione di cui al
comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo
funzionamento.
4. La costituzione della Commissione di cui al comma 1,
nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve
avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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5. La Commissione di cui al comma 1 è rinnovata in
occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale
del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa
data.
6. Le competenze della Commissione di cui al comma 1 sono
individuate negli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25. La
Commissione esprime il proprio parere sull'attuazione delle
leggi relative alla minoranza slovena in Italia.
7. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni di
indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua
slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentite
la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali
competenti in materia.
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