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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4179
DDL0229-0035
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 229, d'iniziativa del deputato Caveri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Uso della lingua slovena nella pubblica
                      amministrazione).
       1.  Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti
  nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui
  all'Allegato A alla presente legge hanno diritto di usare
  anche la propria lingua nei rapporti con le autorità
  amministrative e giudiziarie locali, nonché con i
  concessionari di servizi di pubblico interesse, e di ricevere
  risposta in tale lingua:
         a)  nelle comunicazioni verbali, di norma
  direttamente o per il tramite di un interprete;
         b)  nella corrispondenza, con almeno una traduzione
  allegata al testo italiano.
     2.  Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
  compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
  base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti
  alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o
  accompagnati da traduzione in lingua slovena.  Le stesse
  disposizioni si applicano anche per gli avvisi e le
  pubblicazioni ufficiali.
     3.  Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
  cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
  l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure
  adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
 
                              Pag. 24
 
  propria organizzazione interna.  I relativi provvedimenti,
  indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei
  diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di
  cui all'articolo 3.
     4.  Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
  e le province provvedono all'eventuale modifica ed
  integrazione dei propri statuti conformemente alle
  disposizioni della presente legge.
     5.  Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
  4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
  diritti previsti dal presente articolo.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0031 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=048 PAGFIN=0024 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0031 NDOC0031



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