| (Scuole pubbliche con lingua
d'insegnamento slovena).
1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche
di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico
e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
3. All'istituzione, alla razionalizzazione ed
all'eventuale soppressione delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al
terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n.
1012, sentita la Commissione scolastica regionale per
l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma
4, della presente legge.
4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 sono
aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena
nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e
nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
pubbliche.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 1997 l'importo del fondo di
cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
aumentato a lire 250 milioni annue. Esso può essere utilizzato
anche per compensi relativi alla redazione e stampa di
dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a
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favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini
italiani, appartenenti all'area culturale slovena. La gestione
del fondo, la definizione dei criteri per la sua
utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e
la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di
competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma
4.
7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n.
1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della
presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti
dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui
all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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