| (Fondo di sostegno per le iniziative
ed attività della minoranza).
1. E' istituito un fondo speciale per sostenere le
attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive,
ricreative, scientifiche, educative, informative o editoriali
promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della
minoranza.
2. I criteri per la ripartizione e l'erogazione dei
contributi sono definiti dalla Commissione di cui all'articolo
3, che provvede altresì a designare cinque membri appartenenti
alla minoranza slovena, da nominare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, che compongano il comitato per la
gestione del fondo di cui al comma 1. Il comitato è presieduto
dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia.
3. Per il triennio 1996-1998 è destinata al fondo di cui
al comma 1 la somma complessiva di lire 30 miliardi, in
ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.
4. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è definito
annualmente nella legge finanziaria.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
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