| (Tutela degli interessi sociali, economici
ed ambientali).
1. Nei territori di cui all'articolo 2 l'assetto
amministrativo, l'uso del territorio, i piani di
programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro
attuazione devono tendere alla salvaguardia delle
caratteristiche etniche di tali territori. A tale proposito
negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata
rappresentanza della minoranza slovena.
2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica
utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili
o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei
territori di cui al comma 1 deve tenersi conto delle eventuali
proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a proprietà,
coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere altresì
garantito un giusto e sollecito indennizzo ai singoli aventi
diritto, nonché un congruo risarcimento alla popolazione
locale per gli eventuali danni sociali arrecati alla
comunità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le autorità
interessate devono avviare opportune forme di consultazione
con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della
minoranza slovena.
4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo
sviluppo dei territori di cui all'articolo 2, lo Stato assegna
contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia).
| |