| (Disposizioni finali).
1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge,
rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in
attuazione dello statuto speciale annesso al memorandum
d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato
dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati,
che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati,
all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo
(Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi
della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere
interpretata in modo tale da assicurare un livello di
protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a
quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle
previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione
nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano
anche a favore della minoranza slovena nella regione
Friuli-Venezia Giulia.
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