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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


420
DDL0027-0005
Progetto di legge Camera n. 27 - testo presentato - (DDL13-27)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C27. TESTIPDL
...C27.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC27 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Istituti di ricovero e cura a carattere
                        scientifico).
   1.  Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
        a)  all'articolo 1, comma 3, dopo le parole:
  "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono
  attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica
  necessari allo studio completo delle patologie di maggior
  rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
        b)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7,
  commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite
  le seguenti: "e la regione interessata";
       c)  all'articolo 2, comma 3, dopo le parole:
  "scientifica e tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il
  Ministro del tesoro";
       d)  all'articolo 2, comma 3, alla lettera
  a),  dopo le parole: "i criteri generali per il
  riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo
  indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della
  sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento
  stesso, da parte del Ministero della sanità"; alla lettera
  f),  le parole: "della attività di ricerca e di
  sperimentazione clinica" sono sostituite con le seguenti:
  "dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica";
  dopo la lettera  g)  è inserita la seguente: " g-bis)
  i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di
 
                               Pag. 6
 
  intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i
  rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due
  istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui
  all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni"; alla lettera
  h),  dopo le parole: "procedure per" sono inserite le
  seguenti: "il coordinamento e";
       e)  all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il
  seguente:
   " 3- bis.  Il Ministero della sanità, sentita la
  regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei
  mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,
  alla verifica della sussistenza negli istituti già
  riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali,
  nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi
  della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti";
       f)  all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3)
  sono sostituiti dai seguenti:
   "1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente
  assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da:
  a)  un esperto con documentata esperienza in materia di
  gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in
  qualità di presidente dal Ministro della sanità;  b)
  quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal
  Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente
  della regione ove ha sede legale l'istituto;  c)  due
  rappresentanti degli originari interessi previsti dallo
  statuto.  Il consiglio di amministrazione è nominato con
  decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro del
  tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in
  carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
  confermati.  Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla
  richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano
  provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di
  amministrazione.  Il Ministro della sanità può comunque
  procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove
  siano stati designati almeno quattro dei sette componenti.  Il
  consiglio di amministrazione:  a)  adotta lo statuto
  dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del
  direttore generale adotta i regolamenti;  b)  approva il
  bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto
  consuntivo su proposta del direttore generale;  c)
  definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto
  in conformità alle linee della programmazione nazionale e
  regionale;  d)  verifica l'andamento generale
  dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato
  il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma
  interessata.  Il consiglio, convocato e presieduto dal
  presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed
  ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da
  trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale.
  Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il
  direttore generale.  Per la validità delle sedute è richiesta
  la maggioranza dei componenti in carica.  Per la validità delle
  sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al
  quinto periodo, lettere  a), b)  e  c)  del presente
  numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti
 
                               Pag. 7
 
  del consiglio.  Le rimanenti modalità di funzionamento del
  consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto
  dell'istituto.  Il consiglio di amministrazione può essere
  sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la
  regione o provincia autonoma interessata, nel caso di
  dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e
  gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.
  Con lo stesso decreto viene nominato un commissario
  straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del
  disciolto consiglio di amministrazione.  Il consiglio di
  amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei
  mesi dalla data del decreto di scioglimento;
   2) il direttore generale, che assume le funzioni di
  amministratore delegato del consiglio di amministrazione.  Egli
  è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il
  presidente della regione competente per territorio,
  nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di
  amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in
  possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la
  nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e
  delle aziende ospedaliere.  Il direttore generale nomina il
  direttore sanitario ed il direttore amministrativo.  Per il
  direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni.  Al direttore
  generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico
  previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla
  base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli
  istituti, in possesso di documentate competenze nel settore
  scientifico, indicati da una commissione di indiscussa
  autorevolezza nel settore da lui stesso nominata.  Il rapporto
  di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse
  norme previste per il direttore generale, quello
  amministrativo e quello sanitario;
   3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della
  sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal
  Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria
  generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i
  funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del
  Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto.  Il
  collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro
  del tesoro.  I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla
  regione debbono possedere i requisiti di professionalità
  richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori
  contabili.  Il collegio dei revisori vigila sull'attività
  amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi,
  verifica la regolare tenuta della contabilità e la
  corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
  scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le
  relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo
  sugli atti ai princìpi contenuti nell'articolo 2403 del codice
  civile.  Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa
  e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento
  dell'istituto.  I revisori possono, in qualsiasi momento,
  procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
  controllo;";
        g)  all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il
  seguente:
   " 1- bis.  Il rapporto di lavoro del direttore
  generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto
 
                               Pag. 8
 
  privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può
  comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.  I
  contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3,
  comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
  successive modificazioni.  Il trattamento economico viene
  fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in
  base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri.  Ai membri del consiglio di
  amministrazione e del collegio dei revisori spetta
  un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del
  direttore generale.  Ai presidenti di detti organi compete una
  maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per
  gli altri componenti.";
        h)  all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo
  periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto
  disposto nel comma 1" e l'ultimo periodo è abrogato;
       i)  il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
       l)  all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle
  disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con
  le disposizioni";
       m)  il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal
  seguente:
   " 2.  Ai concorsi negli istituti si applica il
  regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono
  essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici
  per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per
  la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove
  d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni
  esaminatrici";
        n)  il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;
       o)  i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti
  dal seguente:
   " 1.  Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa
  con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo
  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
  1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e
  patrimoniale degli istituti";
        p)  all'articolo 6 nella rubrica le parole: "di
  base" sono sostituite dalla seguente: "corrente";
       q)  all'articolo 6, comma 1, dopo le parole:
  "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente
  che finalizzata,";
       r)  all'articolo 6, comma 2, dopo le parole:
  "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia
  clinica che di base,";
       s)  all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da
  altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che
  privati";
 
                               Pag. 9
 
       t)  all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il
  seguente:
   " 5- bis.  Fino all'entrata in vigore del regolamento
  di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli
  istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun
  istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo
  le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica
  biomedica in ordine:
       a)  al riparto del finanziamento di cui al comma 3
  da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata
  di ciascun istituto;
       b)  ai criteri per la determinazione del
  finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai
  costi del personale, a quelli per la strumentazione
  scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi
  relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti
  clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino
  unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio
  sanitario nazionale;
       c)  ai criteri di valutazione dei progetti di
  ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri
  complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio
  finanziario";
       u)  all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti
  dai seguenti:
   " 4.  Restano ferme le funzioni del consiglio di
  amministrazione dell'istituto "G.  Gaslini" di Genova, la cui
  composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è
  integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in
  sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente
  per territorio.
     6.  Gli istituti, entro novanta giorni dalla
  emanazione del decreto di riconoscimento del carattere
  scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e
  regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità
  provvede, previa diffida, in via sostitutiva".
   2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto il Ministro
  della sanità provvede ad attivare il procedimento per la
  nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di
  ricovero e cura a carattere scientifico con personalità
  giuridica di diritto pubblico.
 
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