| (Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico).
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole:
"degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono
attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica
necessari allo studio completo delle patologie di maggior
rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7,
commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite
le seguenti: "e la regione interessata";
c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole:
"scientifica e tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il
Ministro del tesoro";
d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera
a), dopo le parole: "i criteri generali per il
riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo
indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della
sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento
stesso, da parte del Ministero della sanità"; alla lettera
f), le parole: "della attività di ricerca e di
sperimentazione clinica" sono sostituite con le seguenti:
"dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica";
dopo la lettera g) è inserita la seguente: " g-bis)
i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di
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intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i
rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due
istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni"; alla lettera
h), dopo le parole: "procedure per" sono inserite le
seguenti: "il coordinamento e";
e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
" 3- bis. Il Ministero della sanità, sentita la
regione interessata, procede in via prioritaria, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,
alla verifica della sussistenza negli istituti già
riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali,
nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi
della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti";
f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3)
sono sostituiti dai seguenti:
"1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente
assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da:
a) un esperto con documentata esperienza in materia di
gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in
qualità di presidente dal Ministro della sanità; b)
quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal
Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente
della regione ove ha sede legale l'istituto; c) due
rappresentanti degli originari interessi previsti dallo
statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro del
tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in
carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano
provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di
amministrazione. Il Ministro della sanità può comunque
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove
siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il
consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto
dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del
direttore generale adotta i regolamenti; b) approva il
bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto
consuntivo su proposta del direttore generale; c)
definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto
in conformità alle linee della programmazione nazionale e
regionale; d) verifica l'andamento generale
dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato
il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma
interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal
presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed
ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da
trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale.
Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il
direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta
la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle
sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al
quinto periodo, lettere a), b) e c) del presente
numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti
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del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del
consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto
dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere
sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la
regione o provincia autonoma interessata, nel caso di
dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e
gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario
straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del
disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di
amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei
mesi dalla data del decreto di scioglimento;
2) il direttore generale, che assume le funzioni di
amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli
è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il
presidente della regione competente per territorio,
nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di
amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in
possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la
nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il
direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il
direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore
generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico
previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla
base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli
istituti, in possesso di documentate competenze nel settore
scientifico, indicati da una commissione di indiscussa
autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto
di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse
norme previste per il direttore generale, quello
amministrativo e quello sanitario;
3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della
sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal
Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i
funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del
Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il
collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro
del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla
regione debbono possedere i requisiti di professionalità
richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività
amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi,
verifica la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le
relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo
sugli atti ai princìpi contenuti nell'articolo 2403 del codice
civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa
e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento
dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento,
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo;";
g) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
" 1- bis. Il rapporto di lavoro del direttore
generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto
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privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può
comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I
contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni. Il trattamento economico viene
fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in
base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori spetta
un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del
direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per
gli altri componenti.";
h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo
periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto
disposto nel comma 1" e l'ultimo periodo è abrogato;
i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
l) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle
disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con
le disposizioni";
m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
" 2. Ai concorsi negli istituti si applica il
regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono
essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici
per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per
la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove
d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni
esaminatrici";
n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;
o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti
dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa
con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale degli istituti";
p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: "di
base" sono sostituite dalla seguente: "corrente";
q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole:
"degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente
che finalizzata,";
r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole:
"ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia
clinica che di base,";
s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da
altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che
privati";
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t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
" 5- bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli
istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun
istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo
le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica
biomedica in ordine:
a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3
da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata
di ciascun istituto;
b) ai criteri per la determinazione del
finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai
costi del personale, a quelli per la strumentazione
scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi
relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti
clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino
unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio
sanitario nazionale;
c) ai criteri di valutazione dei progetti di
ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri
complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio
finanziario";
u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti
dai seguenti:
" 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui
composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è
integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in
sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente
per territorio.
6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla
emanazione del decreto di riconoscimento del carattere
scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e
regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità
provvede, previa diffida, in via sostitutiva".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il Ministro
della sanità provvede ad attivare il procedimento per la
nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalità
giuridica di diritto pubblico.
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