| (Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero
e cura
a carattere scientifico).
1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517,
dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per
l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio
aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente
incaricato.
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