| 1. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di
personale docente e non docente alle scuole con lingua
d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani
dotati di una buona conoscenza della lingua slovena, che
abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione
dei relativi posti.
2. Alla legge 19 luglio 1961, n.1012, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;
b) all'articolo 5, secondo comma, nonché
all'articolo 7, secondo comma, le parole: "candidati di lingua
materna slovena" sono sostituite dalle seguenti: "candidati
con piena conoscenza della lingua slovena".
3. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n.932,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi primo, secondo e quarto, le parole:
"di lingua materna slovena" sono sostituite dalle seguenti:
"con piena conoscenza della lingua slovena";
b) al comma terzo, le parole: "di lingua slovena"
sono sostituite dalle seguenti: "con piena conoscenza della
lingua slovena".
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