| 1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 21 è
dichiarato, per le sue condizioni socio-economiche, zona
depressa e fruisce di un contributo speciale, annuale e
forfetario, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per il tramite della regione Friuli-Venezia Giulia,
al fine specifico di:
a) stimolare e sostenere le attività produttive
con particolare riguardo a quelle agricole e boschive;
b) provvedere ai relativi servizi e
infrastrutture;
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c) promuovere le attività sociali connesse con
l'ambiente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato alle reali
necessità del territorio, individuate da una commissione
mista, composta da tre funzionari nominati rispettivamente dai
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, per
la solidarietà sociale e del tesoro, e da tre funzionari
regionali di competenze affini.
3. L'amministrazione del contributo di cui al presente
articolo è affidata ad un "consiglio di zona", costituito dai
sindaci dei comuni di cui all'articolo 21. Il consiglio è
convocato la prima volta dal presidente della giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia ed elegge nel suo seno il presidente
di zona ed un direttivo composto da quattro membri, che
affianca il presidente nelle mansioni esecutive. Il presidente
ed il direttivo, che rispondono dal proprio operato al
tribunale amministrativo regionale, durano in carica un anno.
Le elezioni consiliari e le decisioni del direttivo avvengono
per maggioranza semplice.
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