| 1. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui
all'articolo 21, la programmazione educativa comprende anche
argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale.
L'insegnamento di detti argomenti è svolto a mezzo di docenti
assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali
l'idioma materno sia quello locale.
2. Nelle scuole elementari site nei comuni richiamati al
comma 1, ove la maggioranza dei genitori degli allievi ne
faccia richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo
della lingua letteraria slovena, oppure dell'idioma locale, in
attuazione di un programma di sperimentazione didattica
rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le
modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti
educativi e dei programmi didattici di cui ai commi 1 e 2
nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli
insegnanti.
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