| (Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio medesimo, è istituito il Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Commissario di governo presso la regione
Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;
b) il presidente del consiglio regionale o un suo
delegato;
c) il presidente della giunta regionale o un suo
delegato;
d) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri
di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;
e) due esperti nominati dal consiglio regionale
del Friuli-Venezia Giulia di cui uno appartenente alla
minoranza slovena;
f) i parlamentari, i consiglieri regionali del
Friuli-Venezia Giulia e i consiglieri provinciali di Trieste,
Gorizia e Udine che si siano dichiarati appartenenti alla
minoranza slovena all'atto dell'accettazione della
candidatura;
g) tre consiglieri comunali, uno per ciascuna
delle tre province, eletti tra i consiglieri comunali che si
siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena al
momento dell'accettazione della candidatura per l'elezione in
uno dei consigli comunali dei comuni indicati nella tabella di
cui all'allegato A alla presente legge;
h) tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza
slovena.
3. La sede di rappresentanza del Comitato è istituita
presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui
presidente convoca, entro sei mesi dall'insediamento del
consiglio regionale, le assemblee provinciali dei consiglieri
comunali della minoranza slovena per l'elezione dei membri del
Comitato e fissa in sede di prima convocazione le modalità di
designazione di cui alla lettera h) del comma 2. Il
Comitato, successivamente al suo primo insediamento, può
definire criteri e modalità per la sua composizione in
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relazione a quanto disposto dalle lettere d), e), f), g)
e h) del comma 2. Con il decreto istitutivo del
Comitato di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme per
il suo funzionamento.
4. L'istituzione del Comitato di cui al comma 1, nonché la
nomina e la designazione dei suoi componenti, deve avvenire
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il Comitato di cui al comma 1 è rinnovato in occasione
di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa data.
6. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono
indicate negli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 16 e 22. Il Comitato
esprime il proprio parere sull'attuazione delle leggi relative
alla minoranza slovena in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di
indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua
slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentiti
la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali
competenti in materia.
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