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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4234
DDL0229-0090
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...N. 3826, d'iniziativa dei deputati Di Bisceglie ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Nomi, cognomi, denominazioni slovene). 
     1.  Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il
  diritto di dare ai propri figli nomi sloveni.  Essi hanno
  inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti
  o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in
  tutti gli atti pubblici.
     2.  Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle
  insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia
  alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti,
  associazioni e fondazioni sloveni.
     3.  I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono
  ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua
  italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in
  vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente
  nome in lingua slovena o in quello, sempre di lingua slovena,
  abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
     4.  Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato
  modificato o comunque alterato, che non sia in grado di
  esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n.
  114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella
  forma e nella grafia slovena.
     5.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
  Comitato di cui all'articolo 3, un decreto legislativo,
  nell'osservanza dei princìpi di cui alla presente legge, che
  disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla
  minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio
  nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e
  4.
     6.  Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16,
  convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0090 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=023 PAGFIN=0038 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0090 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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