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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4235
DDL0229-0091
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.91 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...N. 3826, d'iniziativa dei deputati Di Bisceglie ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Uso della lingua slovena nella
                pubblica amministrazione). 
     1.  Nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui
  all'allegato A alla presente legge è riconosciuto il diritto
  all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità
  amministrative e giudiziarie locali nonché con i concessionari
  di servizi di pubblico interesse.  E' riconosciuto altresì il
  diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
         a)  nelle comunicazioni verbali, di norma
  direttamente o per il tramite di un interprete;
         b)  nella corrispondenza, con almeno una traduzione
  allegata al testo redatto in lingua italiana.
     2.  Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie,
  compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in
  base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei
  cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure
 
                              Pag. 39
 
  sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.  L'uso
  della lingua slovena è previsto anche riguardo agli avvisi e
  alle pubblicazioni ufficiali.
     3.  Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
  cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa
  l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure
  adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
  propria organizzazione interna.  I relativi provvedimenti,
  indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei
  diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  d'intesa con l'autorità governativa e con il Comitato di cui
  all'articolo 3.
     4.  Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni
  e le province provvedono all'eventuale modifica ed
  integrazione dei propri statuti conformemente alle
  disposizioni della presente legge.
     5.  Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e
  4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei
  diritti previsti dal presente articolo.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0091 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=055 PAGFIN=0039 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0091 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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