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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4238
DDL0229-0094
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...N. 3826, d'iniziativa dei deputati Di Bisceglie ed altri
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Scuole pubbliche con lingua
                 d'insegnamento slovena). 
     1.  La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di
  ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e
  musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.
     2.  Per quanto non diversamente disposto dalla presente
  legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
  leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
     3.  All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale
  soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si
  procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1
  della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione
  scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui
  all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
     4.  All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012,
  sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione
  scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
     5.  All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua
  d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena
  nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e
  nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
  pubbliche.
 
                              Pag. 40
 
     6.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997 l'importo del fondo di
  cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
  aumentato a lire 250 milioni annui, suscettibile di
  adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi.
  Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla
  redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale
  didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che
  non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale
  slovena.  La gestione del fondo, la definizione dei criteri per
  la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa
  pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione
  sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10,
  comma 4.
     7.  Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n.
  1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della
  presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti
  dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui
  all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
     8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=050 PAGFIN=0040 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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