| (Scuole pubbliche con lingua
d'insegnamento slovena).
1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e
musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle
leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale
soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si
procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1
della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012,
sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione
scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena
nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e
nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne
pubbliche.
Pag. 40
6. A decorrere dal 1^ gennaio 1997 l'importo del fondo di
cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
aumentato a lire 250 milioni annui, suscettibile di
adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi.
Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla
redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale
didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che
non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale
slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per
la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa
pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione
sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10,
comma 4.
7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n.
1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della
presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti
dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui
all'articolo 10, comma 4, della presente legge.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
| |