| (Disposizioni per la provincia di Udine).
1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di
Udine, compresi nella tabella di cui all'allegato A alla
presente legge, la programmazione educativa comprende anche
argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla
cultura locali da svolgere in lingua slovena.
2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della
lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura
locali.
3. All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione
obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi
intendano avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma
2.
4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma
7 sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in
deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento
scolastico.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10,
comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli
insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per
la nomina degli insegnanti.
6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in
lingua slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune
di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono
riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga
alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi
di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche
esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della
cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Commissione di cui all'articolo l0, comma 4.
7. A conclusione di un ciclo sperimentale e sentito il
Comitato di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni
della provincia di Udine indicati nella tabella di cui
all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole
statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle
lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare
per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita
la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.
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