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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4239
DDL0229-0095
Relazione Camera n. 229-A (DDL13-229-A)
(suddiviso in 133 Unità Documento)
Unità Documento n.95 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A. TESTIPDL
...C229A, C3730A, C3826A, C3935A.
...N. 3826, d'iniziativa dei deputati Di Bisceglie ed altri
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC229A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Disposizioni per la provincia di Udine). 
     1.  Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di
  Udine, compresi nella tabella di cui all'allegato A alla
  presente legge, la programmazione educativa comprende anche
  argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla
  cultura locali da svolgere in lingua slovena.
     2.  Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei
  comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della
  lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura
  locali.
     3.  All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione
  obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi
  intendano avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma
  2.
     4.  Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma
  7 sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in
  deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento
  scolastico.
     5.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10,
  comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli
  insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1,
  2, 3 e 4.  Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per
  la nomina degli insegnanti.
     6.  Le scuole materna ed elementare con insegnamento in
  lingua slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune
  di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono
  riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga
  alle norme vigenti in materia.  Gli insegnamenti ed i programmi
  di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche
  esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della
  cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
  sentita la Commissione di cui all'articolo l0, comma 4.
     7.  A conclusione di un ciclo sperimentale e sentito il
  Comitato di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
  pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni
  della provincia di Udine indicati nella tabella di cui
  all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole
  statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle
  lingue italiana e slovena.  Le necessarie misure da adottare
  per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita
  la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-229-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0229 TOTPAG=0049 TOTDOC=0133 NDOC=0095 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=025 PAGFIN=0040 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=022900A00 FASCIDC=13DDL0229 A SORTNAV=0022900A000 00000 ZZDDLC229A NDOC0095 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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