Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


424
DDL0028-0002
Progetto di legge Camera n. 28 - testo presentato - (DDL13-28)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C28. TESTIPDL
...C28.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC28 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente decreto reitera il
  decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, non convertito nei
  termini costituzionali.
     L'articolo 1 del decreto-legge consente l'utilizzazione
  dei medici di guardia medica convenzionati ai sensi
  dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei
  medici sostituti di guardia medica e degli altri sostituti
  resi necessari dalle carenze in particolari ambiti
  territoriali, per i servizi di guardia medica ed emergenza
  territoriale, fino alla riorganizzazione sul territorio
  nazionale dei servizi di emergenza territoriale, istituiti
  dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, in deroga a quanto previsto
  dai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502
  del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del
  1993.
     Con l'articolo 2 si estende agli psicologi, ai biologi ed
  ai chimici l'accesso ai giudizi di idoneità previsti
  dall'articolo 8 del
 
                               Pag. 2
 
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
  n. 517.
     L'articolo 3 riguarda il finanziamento della formazione
  specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale.  Le
  risorse finanziarie attualmente disponibili consentono di
  erogare 1626 borse di studio per il primo anno e 3738 borse
  per gli anni successivi al primo (secondo, terzo e quarto).  E'
  evidente l'assoluta insufficienza delle risorse disponibili a
  soddisfare le esigenze anche minime.
     Si rende pertanto necessario prevedere uno stanziamento
  aggiuntivo di almeno 75 miliardi per il 1995 (150 per il 1996
  e 225 per il 1997) per disporre complessivamente di 4965 borse
  di studio per il primo anno.
     La norma ripropone il comma 5 dell'articolo 4 del disegno
  di legge governativo (Atto Camera n. 1365), che prevedeva
  l'integrazione di 75 miliardi per il 1995 (150 per il 1996 e
  225 per il 1997 e successivi) degli attuali stanziamenti per
  le borse di studio.
     L'articolo 4 è finalizzato a superare gli inconvenienti
  derivanti dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che
  limita l'accesso dei medici extracomunitari alla formazione
  specialistica in Italia.  Ciò determina delicati problemi nella
  gestione della politica culturale italiana, specie nei
  comparti di alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo e per
  quei medici extracomunitari che, avendo conseguito la laurea
  in medicina in Italia, chiedono di completare gli studi nel
  nostro Paese.
     Lo stesso Ministero degli affari esteri ha fatto presente
  che, anche per evitare un danno all'immagine dell'Italia,
  appare opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le
  scuole di specializzazione e di ammettere in sovrannumero
  medici extracomunitari laureati nel nostro Paese, che siano
  destinatari di borse di studio a carico del Governo del
  proprio Paese o di istituzioni italiane o straniere.
     Le disposizioni di cui all'articolo 5 si impongono per far
  fronte alla carenza di direttori sanitari e amministrativi
  delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
     L'articolo 6 ripiana la situazione debitoria collegata al
  funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.
     Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
  gennaio 1986, n. 5, fino al 31 dicembre 1989.  Venuta a
  scadenza la data prevista dalla citata legge n. 5 del 1986, il
  Ministero si fece promotore di apposita iniziativa legislativa
  per assicurare la continuità dei servizi (Atto Senato n. 2417,
  X legislatura), ma il disegno di legge non terminò
  l' iter  a causa dello scioglimento delle Camere;
  successivamente, e nonostante fosse stata riconosciuta
  l'esigenza del servizio (tant'è che la legge finanziaria 1992
  aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo speciale di
  parte corrente), analoghe iniziative non si sono concluse
  positivamente.
     Pur in assenza di una soluzione legislativa, l'asilo nido
  ha assicurato continuità di funzionamento venendo a
  determinare a favore del comune di Roma una posizione
  creditoria ammontante, al 31 dicembre 1994, a lire 299
  milioni.
     Per una compiuta illustrazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 7 si osserva quanto segue.
     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
  novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1995, sono state
  emanate norme di attuazione del ruolo speciale del personale
  delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le
  pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del
  tesoro.  Il ruolo è stato formalmente istituito dall'articolo
  2, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.  Nonostante
  ciò, i posti del relativo organico non sono ancora stati
  ricoperti.  Tant'è che finora le segreterie hanno potuto
  operare con il ricorso a personale comandato o assunto con
  contratto a tempo determinato.
     Il ritardo nella copertura dei posti previsti
  dall'organico del ruolo speciale è dovuto alla difficoltà di
  reperimento ed assegnazione del personale necessario.  E' ormai
  da tempo scaduto, in effetti, il termine per la presentazione
  della domanda di trasferimento nel predetto ruolo dalle altre
 
                               Pag. 3
 
  amministrazioni (termine di sessanta giorni dal 21 ottobre
  1990, data di entrata in vigore della legge n. 295 del
  1990).
     Nel frattempo, dovrebbero essere giunti a scadenza i
  rapporti degli impiegati assunti a tempo determinato;
  l'amministrazione, pertanto, perderebbe una sperimentata
  capacità professionale, che ha in concreto dato, nei due anni
  di operatività, buoni risultati nella verifica dei
  riconoscimenti dell'invalidità civile, che potrebbero anche
  essere migliorati.
     Si tratta, allora, di scongiurare detta eventualità e di
  dare un assetto meno precario agli uffici in questione.
  Elementi essenziali del presente decreto-legge sono, quindi,
  l'inquadramento in ruolo del personale assunto a tempo
  determinato e la riattivazione degli ordinari procedimenti di
  mobilità.
     Al primo obiettivo provvede il comma 1 dell'articolo 7.
     Va segnalato, in proposito, che in gran parte, e cioè con
  riguardo al personale assunto sul presupposto del possesso di
  un titolo di studio non superiore a quello di scuola
  secondaria di primo grado, la previsione necessaria per le
  segreterie delle commissioni in questione risulta in linea con
  quanto in generale previsto dall'articolo 4- bis  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui
  efficacia risulta prorogata dal decreto-legge 27 marzo 1995,
  n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.  Si
  tratta di 107 unità su un complesso di 175 dipendenti assunti
  in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  10 giugno 1991.
     Per quanto attiene al restante personale (68 unità) a
  tempo determinato, anch'esso assunto in base a selezione, può
  ritenersi che sussistano le condizioni per adottare la stessa
  soluzione prevista per i posti di livello inferiore, in
  considerazione, in particolare, della unitarietà della
  previsione iniziale, della necessità di coprire i posti di un
  ruolo istituito solo recentemente e di non perdere
  l'esperienza già acquisita in tale delicato settore in cui
  occorre una già comprovata competenza.
     Il comma 1, dunque, prevede l'immediata immissione nel
  ruolo speciale, previsto dalla richiamata legge n. 295 del
  1990, del personale delle segreterie assunto con rapporto di
  lavoro a tempo determinato, previo, comunque, giudizio di
  idoneità da espletarsi con le modalità che saranno fissate con
  decreto del Ministro del tesoro.
     Il comma 2 è semplicemente rivolto a richiamare al caso di
  specie le ordinarie disposizioni sulla mobilità del
  personale.
     L'articolo 8 disciplina le modalità per l'assistenza
  sanitaria agli stranieri extracomunitari, regolarmente
  iscritti nelle liste di collocamento, in equiparazione ai
  cittadini italiani iscritti anch'essi nelle liste stesse.
 
DATA=960402 FASCID=DDL13-28 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0028 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=021 PAGFIN=0003 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=002800 00 FASCIDC=13DDL0028 SORTNAV=0002800 000 00000 ZZDDLC28 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati