| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto reitera il
decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, non convertito nei
termini costituzionali.
L'articolo 1 del decreto-legge consente l'utilizzazione
dei medici di guardia medica convenzionati ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei
medici sostituti di guardia medica e degli altri sostituti
resi necessari dalle carenze in particolari ambiti
territoriali, per i servizi di guardia medica ed emergenza
territoriale, fino alla riorganizzazione sul territorio
nazionale dei servizi di emergenza territoriale, istituiti
dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, in deroga a quanto previsto
dai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502
del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del
1993.
Con l'articolo 2 si estende agli psicologi, ai biologi ed
ai chimici l'accesso ai giudizi di idoneità previsti
dall'articolo 8 del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517.
L'articolo 3 riguarda il finanziamento della formazione
specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale. Le
risorse finanziarie attualmente disponibili consentono di
erogare 1626 borse di studio per il primo anno e 3738 borse
per gli anni successivi al primo (secondo, terzo e quarto). E'
evidente l'assoluta insufficienza delle risorse disponibili a
soddisfare le esigenze anche minime.
Si rende pertanto necessario prevedere uno stanziamento
aggiuntivo di almeno 75 miliardi per il 1995 (150 per il 1996
e 225 per il 1997) per disporre complessivamente di 4965 borse
di studio per il primo anno.
La norma ripropone il comma 5 dell'articolo 4 del disegno
di legge governativo (Atto Camera n. 1365), che prevedeva
l'integrazione di 75 miliardi per il 1995 (150 per il 1996 e
225 per il 1997 e successivi) degli attuali stanziamenti per
le borse di studio.
L'articolo 4 è finalizzato a superare gli inconvenienti
derivanti dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che
limita l'accesso dei medici extracomunitari alla formazione
specialistica in Italia. Ciò determina delicati problemi nella
gestione della politica culturale italiana, specie nei
comparti di alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo e per
quei medici extracomunitari che, avendo conseguito la laurea
in medicina in Italia, chiedono di completare gli studi nel
nostro Paese.
Lo stesso Ministero degli affari esteri ha fatto presente
che, anche per evitare un danno all'immagine dell'Italia,
appare opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le
scuole di specializzazione e di ammettere in sovrannumero
medici extracomunitari laureati nel nostro Paese, che siano
destinatari di borse di studio a carico del Governo del
proprio Paese o di istituzioni italiane o straniere.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si impongono per far
fronte alla carenza di direttori sanitari e amministrativi
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
L'articolo 6 ripiana la situazione debitoria collegata al
funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.
Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
gennaio 1986, n. 5, fino al 31 dicembre 1989. Venuta a
scadenza la data prevista dalla citata legge n. 5 del 1986, il
Ministero si fece promotore di apposita iniziativa legislativa
per assicurare la continuità dei servizi (Atto Senato n. 2417,
X legislatura), ma il disegno di legge non terminò
l' iter a causa dello scioglimento delle Camere;
successivamente, e nonostante fosse stata riconosciuta
l'esigenza del servizio (tant'è che la legge finanziaria 1992
aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo speciale di
parte corrente), analoghe iniziative non si sono concluse
positivamente.
Pur in assenza di una soluzione legislativa, l'asilo nido
ha assicurato continuità di funzionamento venendo a
determinare a favore del comune di Roma una posizione
creditoria ammontante, al 31 dicembre 1994, a lire 299
milioni.
Per una compiuta illustrazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 si osserva quanto segue.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 1995, sono state
emanate norme di attuazione del ruolo speciale del personale
delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del
tesoro. Il ruolo è stato formalmente istituito dall'articolo
2, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295. Nonostante
ciò, i posti del relativo organico non sono ancora stati
ricoperti. Tant'è che finora le segreterie hanno potuto
operare con il ricorso a personale comandato o assunto con
contratto a tempo determinato.
Il ritardo nella copertura dei posti previsti
dall'organico del ruolo speciale è dovuto alla difficoltà di
reperimento ed assegnazione del personale necessario. E' ormai
da tempo scaduto, in effetti, il termine per la presentazione
della domanda di trasferimento nel predetto ruolo dalle altre
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amministrazioni (termine di sessanta giorni dal 21 ottobre
1990, data di entrata in vigore della legge n. 295 del
1990).
Nel frattempo, dovrebbero essere giunti a scadenza i
rapporti degli impiegati assunti a tempo determinato;
l'amministrazione, pertanto, perderebbe una sperimentata
capacità professionale, che ha in concreto dato, nei due anni
di operatività, buoni risultati nella verifica dei
riconoscimenti dell'invalidità civile, che potrebbero anche
essere migliorati.
Si tratta, allora, di scongiurare detta eventualità e di
dare un assetto meno precario agli uffici in questione.
Elementi essenziali del presente decreto-legge sono, quindi,
l'inquadramento in ruolo del personale assunto a tempo
determinato e la riattivazione degli ordinari procedimenti di
mobilità.
Al primo obiettivo provvede il comma 1 dell'articolo 7.
Va segnalato, in proposito, che in gran parte, e cioè con
riguardo al personale assunto sul presupposto del possesso di
un titolo di studio non superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, la previsione necessaria per le
segreterie delle commissioni in questione risulta in linea con
quanto in generale previsto dall'articolo 4- bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui
efficacia risulta prorogata dal decreto-legge 27 marzo 1995,
n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186. Si
tratta di 107 unità su un complesso di 175 dipendenti assunti
in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 giugno 1991.
Per quanto attiene al restante personale (68 unità) a
tempo determinato, anch'esso assunto in base a selezione, può
ritenersi che sussistano le condizioni per adottare la stessa
soluzione prevista per i posti di livello inferiore, in
considerazione, in particolare, della unitarietà della
previsione iniziale, della necessità di coprire i posti di un
ruolo istituito solo recentemente e di non perdere
l'esperienza già acquisita in tale delicato settore in cui
occorre una già comprovata competenza.
Il comma 1, dunque, prevede l'immediata immissione nel
ruolo speciale, previsto dalla richiamata legge n. 295 del
1990, del personale delle segreterie assunto con rapporto di
lavoro a tempo determinato, previo, comunque, giudizio di
idoneità da espletarsi con le modalità che saranno fissate con
decreto del Ministro del tesoro.
Il comma 2 è semplicemente rivolto a richiamare al caso di
specie le ordinarie disposizioni sulla mobilità del
personale.
L'articolo 8 disciplina le modalità per l'assistenza
sanitaria agli stranieri extracomunitari, regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento, in equiparazione ai
cittadini italiani iscritti anch'essi nelle liste stesse.
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