| (Organi per l'amministrazione scolastica).
1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi
di Trieste, Gorizia, ed Udine è istituito uno speciale ufficio
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per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale
amministrativo e direttivo.
2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia,
diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della
pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali
requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva.
Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di
cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole
ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.
3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del
presente articolo. La composizione della Commissione, le
modalità di elezione ed il suo funzionamento sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di
cui al presente comma sostituisce quella prevista
dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.
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