| (Istruzione musicale).
1. Alle scuole di istruzione musicale in lingua slovena
attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia e
Udine è riconosciuto, nelle forme e nei modi più adeguati alle
specifiche esigenze, lo status di conservatorio di
musica statale.
2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono
integrati, in relazione alle specifiche esigenze
dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di
cui all'articolo 10, comma 4.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, è definito nel numero
ritenuto necessario a soddisfare le esigenze di cui ai commi 1
e 2, l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento
giuridico ed economico del personale docente e non docente
attualmente in servizio nei centri musicali "Glasbena matica"
ed "Emil Komel", con effetto anche riguardo al servizio
prestato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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