| (Istituzioni ed attività della minoranza).
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno
delle attività e delle iniziative culturali, artistiche,
sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative o
editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni
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della minoranza. A tal fine, la regione consulta le
istituzioni anche di natura associativa della minoranza
slovena.
2. Lo Stato assegna ogni anno propri contributi ai fini di
cui al comma 1, che entrano a far parte di un apposito fondo
nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Per il triennio 1998-2000 è destinata al fondo di cui
al comma 2 la somma complessiva di lire 30 miliardi in ragione
di lire 10 miliardi per ciascun anno.
4. L'ammontare del fondo di cui al comma 2 è definito
annualmente nella legge finanziaria.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico dello stato di previsione del
Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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