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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


425
DDL0028-0003
Progetto di legge Camera n. 28 - testo presentato - (DDL13-28)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C28. TESTIPDL
...C28.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC28 ZZ13 ZZRT ZZPR
  Articolo 6. - Asilo nido del Ministero della sanità.
      L'asilo nido del Ministero della sanità è stato gestito
  attraverso una apposita convenzione stipulata tra il comune di
  Roma ed il dopolavoro del Ministero della sanità in data 3
  settembre 1986, revocata con deliberazione della giunta
  comunale n. 1806 del 7 giugno 1994.
      Nella convenzione fu stabilito che il comune di Roma
  fornisse il personale necessario al funzionamento della
  struttura e che il dopolavoro si facesse carico delle spese di
  gestione.
      All'articolo 6 di detta convenzione, la quota spettante
  al comune di Roma venne stabilita in lire 70.000.000 annue.
      Con deliberazione del comune di Roma n. 3279 dell'11
  ottobre 1994 si è ratificato un accordo provvisorio tra lo
  stesso comune e il Ministero della sanità in attesa della
  stipula di una nuova convenzione.
      L'asilo nido, inoltre, usufruisce di un'area, adibita a
  giardino, situata tra via della Pittura e via dell'Industria
  di proprietà dell'Ente EUR.
      In dipendenza della cessata convenzione, per l'uso
  riferito al triennio 1993-1995, l'onere da sostenere era
  fissato in lire 2.700.000 per il 1993 (canone + spese
  contrattuali + imposta di registro) e in lire 2.300.000 annue
  a regime.
      La manutenzione di detta area è curata dall'Ente con un
  costo annuo di lire 1.000.000.
      Per garantire, in conformità a quanto previsto per gli
  altri asili nido, la copertura assicurativa per la sicurezza
  dei bambini frequentatori dell'asilo, il dopolavoro, nel mese
  di settembre 1993 ha aggiornato le precedenti polizze per la
  responsabilità civile e per gli infortuni come di seguito:
        per la responsabilità civile i massimali sono stati
  elevati a lire 3.000.000.000, per il 1993, con una spesa di
  lire 350.000 e con previsione di ulteriore aumento, per il
  1994, del massimale a lire 5.000.000.000, con una spesa di
  lire 500.000.
      Per la polizza infortuni si ritiene di aumentare i
  massimali.
      L'onere per detta spesa ammonterà ad un massimo di lire
  2.000.000.
      Con il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, il Ministero
  della sanità è stato autorizzato al pagamento, mediante somme
  stanziate nel proprio bilancio, rispettivamente al comune di
 
                               Pag. 5
 
  Roma per gli oneri relativi all'asilo nido per gli anni dal
  1990 al 1994, e al dopolavoro del Ministero della sanità per
  gli anni che vanno dal 1990 al 1993.
      In dettaglio si precisa che in data 22 giugno 1994 il
  Ministero della sanità ha versato la somma di lire 350 milioni
  al comune di Roma, relativa alla situazione debitoria per gli
  anni che vanno dal 1990 al 1994 (70 milioni x 5 anni), a
  fronte di un credito dello stesso comune di Roma di lire
  444.494.239; più precisamente detta somma è comprensiva di
  lire 230 milioni di oneri relativi alla convenzione, più
  interessi legali e rivalutazione monetaria per lire
  94.494.239.
      Per quel che concerne il rimborso al dopolavoro delle
  spese effettuate negli anni dal 1990 a tutto il 1993 per la
  gestione dell'asilo-nido, il Ministero della sanità ha versato
  lire 72.286.530.
      Complessivamente il Ministero ha erogato somme per lire
  422.286.530.
      All'onere valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995,
  comprensivo dei debiti pregressi ammontanti a lire 299
  milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si
  provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121
  dello stato di previsione del Ministero della sanità per
  l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
  successivi.
 
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