| (Disposizioni finali).
1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge,
rimangono comunque in vigore le misure di tutela adottate in
attuazione dello statuto speciale annesso al memorandum
d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato
dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati,
che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati,
all'atto finale e allo scambio di note, firmati ad Osimo il 10
novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14
marzo 1977, n.73, e recepiti dalla Repubblica di Slovenia.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere
interpretata in modo tale da assicurare un livello di
protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a
quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle
previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione
nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano
anche a favore della minoranza slovena nella regione del
Friuli-Venezia Giulia.
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